Clausola penale: anche un solo giorno di ritardo può costare caro.
Clausola penale: anche un solo un giorno di ritardo può costare caro. Questa potrebbe essere una delle massime da estrapolare dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione qui in commento, con la quale è stato chiarito che la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento.
Per cui in caso di ritardo nel pagamento, anche di un solo giorno, il creditore può attivare la clausola penale.
Il caso specifico.
Nel corso di una controversia, veniva stipulato un accordo in base al quale il debitore si impegnava a corrispondere al creditore una somma pari a 700 mila dollari in due rate: la prima di 260 mila entro il 30 giugno e la seconda di 440 mila entro il 30 settembre. In tale accordo veniva inserita una clausola penale secondo cui in caso di “ritardato o mancato pagamento, anche di una sola rata ed anche per un solo giorno”, si conveniva il pagamento di una clausola penale pari a 350 mila dollari. Accadeva che la rata finale veniva accreditata il 5 ottobre. Dato che il pagamento doveva avvenire entro il 30 settembre, parte creditrice, determinata nella scelta di far valere la clausola penale, otteneva un decreto ingiuntivo esecutivo, prontamente opposto dal debitore, il quale sosteneva che il bonifico era stato effettuato in tempo, ossia il 27 settembre, e che soltanto per il ritardo o comunque per i tempi imputabili alla banca, la somma era stata accreditata il successivo 5 ottobre.
Il Tribunale di Treviso accoglieva l’opposizione.
Parte creditrice interponeva appello innanzi la Corte d’appello di Venezia, la quale, nel confermare la tesi del giudice di primo grado, richiamava altresì il principio di buona fede.
La questione giungeva, quindi, innanzi alla Suprema Corte.
Il creditore proponeva ricorso innanzi alla Suprema Corte, denunciando la violazione degli artt. 1176, 1218, 1382 e, per l’effetto, gli artt. 1176 e 1218 c.c.
In particolare, riteneva come non fosse possibile considerare tempestivo un pagamento che aveva determinato la disponibilità della somma in capo al creditore dopo la scadenza del termine, in base al principio di buona fede che serve, sì, a valutare l’importanza dell’inadempimento, ma non l’esattezza dell’adempimento, e ciò a maggior ragione in presenza di una clausola penale.
A sua volta, il debitore proponeva ricorso incidentale condizionato all’accoglimento di quello principale, il quale, denunciando la violazione dell’art. 1384 c.c., ha chiesto, in via subordinata, la riduzione della penale ad equità, ritenendola manifestamente eccesiva.
La decisione della Corte.
La Corte di Cassazione ha ritenuto meritevole di accoglimento entrambi i ricorsi.
Per quanto riguarda il ricorso principale, la Corte di Cassazione, richiamato un principio consolidato secondo cui “l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, ai sensi degli articoli 1182, comma 2 e 1183 c.c., si perfeziona nel luogo e nel tempo in cui il creditore entra in concreto nella disponibilità della somma di denaro”, ha chiarito che la buona fede non può servire a stabilire il rispetto di un termine di pagamento, ossia non può essere applicata per decidere se il termine è rispettato in un momento (ordine di bonifico) o in un altro (effettivo accreditamento), e dunque quale sia il termine esatto entro cui adempiere.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale, la Corte di Cassazione ha chiarito che il giudice di merito non deve tener conto degli effetti che il pagamento della penale può avere sul patrimonio del debitore ma se essa è giustificata alla luce dell’interesse del creditore, ossia se il ritardo nel pagamento ha costituito per il creditore un danno tale da richiedere da essere compensato con l’importo individuato nella clausola penale.
In definitiva, dunque, quando in un contratto o in un accordo si pattuisce di inserire una clausola penale occorre prestare la dovuta attenzione nell’adempiere correttamente e senza ritardo alcuno l’obbligazione sottesa.
A tal fine si rammenta che “il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro che devono essere adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona, con la liberazione dell’obbligato, solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell’avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l’ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi dato corso” (Cass. Civ., 149/2003).
Tuttavia, in caso di ritardato pagamento è possibile ridurre la clausola penale in un accordo da parte del giudice, quando, valutati tutti gli interessi in gioco, la clausola risulti troppo onerosa.
(Cass. Civ. Sez. III, ordinanza 20.9.2023, n. 26901).