Clausola risolutiva espressa: se di mero stile, è priva di efficacia

È priva di efficacia, in quanto di mero stile, la clausola risolutiva redatta in termini generici.

Il Tribunale civile di Latina, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità o meno di una risoluzione contrattuale a seguito di recesso anticipato esercitato dall’attore che si era avvalso della clausola risolutiva espressa, ha affermato che una “clausola redatta con generico riferimento a tutte le obbligazioni contenute nel contratto deve essere considerata come una mera “clausola di stile”, non apportando alcuna modifica al meccanismo della risoluzione giudiziale”.

Ci eravamo già soffermarti sull’importanza di alcuni elementi essenziali affinché un contratto “funzioni” (qui la news “Scrivere un contratto non è un gioco da ragazzi. Come devono essere approvate le clausole vessatorie?).

Oggi, con il presente contributo, approfondiremo come redigere una clausola risolutiva espressa, affinché, laddove il contraente voglia esercitarla, non incorra, come nel caso esaminato dal Tribunale di Latina, nella sua inoperatività perché nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

Il caso specifico

Una società citava in giudizio un’altra società con la quale asseriva di aver stipulato un contratto di agenzia monomandatario avente ad oggetto la vendita, promozione, e commercializzazione di prodotti e servizi con utilizzo del marchio, insegna ed immagine della stessa.

Aggiungeva, poi, che dopo aver riscontrato alcune difformità e anomalie, di aver diffidato, l’agente a consegnare copia di tutta la documentazione relative alle attivazioni delle SIM e che decorso inutilmente tale termine, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto ai sensi dell’art. 1454 c.c., come previsto dal contratto stesso.

Tale contratto, infatti, conteneva una clausola risolutiva espressa la quale attribuiva al contraente il potere di risolvere il contratto a seguito dell’inadempimento degli obblighi stabiliti in contratto.

La decisione del Tribunale.

Il Tribunale di Latina, facendo proprio un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte, ha precisato che è priva di efficacia in quanto “di stile” la clausola risolutiva espressa redatta in termini generici.

La clausola risolutiva espressa è redatta in termini generici quando non contiene un riferimento a specifiche inadempienze ma alla violazione di uno o qualsiasi dei patti contrattuali.

La clausola risolutiva espressa, infatti, presuppone che le parti abbiano previsto la risoluzione di diritto del contratto per effetto dell’inadempimento di una o più obbligazioni specificatamente determinate, sicché la clausola che attribuisca ad uno dei contraenti la facoltà di dichiarare risolto il contratto per gravi e reiterate violazioni dell’altro contraente a tutti gli obblighi da esso discendenti va ritenuta nulla per indeterminatezza dell’oggetto.

In definitiva, dunque, la clausola risolutiva espressa per essere valida, deve contenere l’esatta e precisa indicazione dei patti contrattuali, la cui violazione determina la risoluzione.

Trib. Latina, Sez. I, 31.10.2023, n. 2318