Co-progettazione: anche l’ANAC è convinta
L’ANAC ha pubblicato un nuovo schema di linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”, posto in consultazione on line dal 1° ottobre al 15 novembre 2021.
Lo schema costituisce il secondo tentativo di sostituire le linee guida di cui alla determinazione n. 32/2016, adottate in vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici del 2006. Già nel 2019, infatti, l’Autorità aveva redatto uno schema di linee guida a tal fine, ma il Consiglio di Stato, con parere Sez. atti norm., 27 dicembre 2019, n. 3235, aveva chiesto all’ANAC di rivedere la bozza con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo settore (CTS), in quanto tali istituti – estranei alla disciplina dei contratti pubblici – non potevano rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti.
La richiesta del Consiglio di Stato aveva costituito la prima tappa di un percorso di rafforzamento dell’autonomia della disciplina degli istituti collaborativi del Codice del Terzo settore (co-progettazione e convenzioni) nei confronti di quella degli appalti pubblici, dopo che il parere n. 2052/2018 dello stesso Consiglio di Stato ne aveva messo in dubbio la legittimità.
Oggi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 131/2020, l’inserimento da parte della legge di conversione del decreto Semplificazioni (l. 11 settembre 2020, n. 120) di alcuni riferimenti al Titolo VII del CTS nel corpo del Codice dei contratti pubblici e, infine, l’adozione delle Linee guida in materia del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l’approccio verso gli istituti collaborativi è decisamente cambiato e anche l’ANAC ha dovuto confrontarsi con la nuova (o meglio rinnovata) impostazione.
Vi sarà senz’altro occasione di approfondire il contenuto delle linee guida relativo agli appalti di servizi sociali una volta adottato il testo definitivo, ma ciò che interessa al momento è proprio l’approccio dell’ANAC agli istituti del Codice del Terzo settore. Lo schema di linee guida, infatti, precisa sin dalla premessa che, dopo il coordinamento fra i due Codici operato dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni, ci troviamo davanti a una “riduzione dell’ambito di applicazione” del Codice dei contratti pubblici, che recede di fronte alle forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal relativo Codice, cui si applicano invece le disposizioni di cui alla l. n. 241/1990. Le linee guida dell’ANAC, pertanto, si applicano solo ed esclusivamente alle procedure di affidamento dei servizi sociali di cui al Codice dei contratti pubblici, mentre con riferimento agli istituti collaborativi del CTS il documento rinvia alle apposite Linee guida del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottate con DM 31 marzo 2021, n. 72.
Inoltre, l’ANAC classifica espressamente le forme di co-programmazione e co-progettazione e le convenzioni previste rispettivamente dagli artt. 55 e 56 CTS come fattispecie estranee all’applicazione del Codice dei contratti pubblici, anche se affidate a titolo oneroso.
Insomma, anche l’ANAC è ormai convinta dell’autonomia e legittimità della co-progettazione e degli altri istituti collaborativi con gli enti del Terzo settore. Non resta che attendere l’adozione dei primi pareri di precontenzioso per vedere se sarà convinta anche dalla loro applicazione concreta da parte delle amministrazioni.
Schema di Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali”