Collegio consultivo tecnico: le Linee guida del MIMS in attesa della pubblicazione in gazzetta.
Con decreto del 17.1.2022 , il MIMS ha emanato le tanto attese Linee guida sul Collegio consultivo tecnico, “comitato” deputato alla risoluzione di controversie e dispute di ogni natura che dovessero sorgere nell’ambito dei lavori pubblici (di seguito solo CCT).
Di seguito i primi commenti in attesa della pubblicazione in gazzetta.
Le Linee guida costituiscono la risposta del Ministero alla confusione che si è originata allorquando, a seguito dell’introduzione del CCT nel 2020, sono state pubblicate le linee guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) e di ITACA con la finalità di offrire una interpretazione dell’istituto andando sinanche a colmare i vuoti normativi creati dal legislatore.
Le predette Linee guida, sia chiaro, non avevano natura vincolante ma costituivano, al pari delle Linee guida ANAC non vincolanti, un ausilio per gli operatori; tuttavia, giungendo a conclusioni in alcuni casi contrastanti, anche su questioni basilari, il legislatore del decreto Semplificazioni “bis” (PNRR) con l’art. 51, modificando la norma che ha introdotto il CCT (art. 6 d.l. 76/2020 – cd. decreto Semplificazioni), ha ritenuto opportuno (e necessario) che fosse il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili a fornire la disciplina di dettaglio dell’istituto.
L’art. 51 del decreto Semplificazioni “bis” (PNRR) introduce il comma 8 bis all’art. 6 del d.l. 76/2020 e recita “….con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti..” e prevede che “Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”.
Con le nuove Linee guida, con ogni evidenza dalla natura vincolante, il MIMS ha scelto di attenersi alle regole già ipotizzate dal CSLP giacché, come richiesto dalla norma, il provvedimento è adottato previo parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Tuttavia, non mancano novità rispetto alle Linee guida sul CCT del Consiglio Superiore del dicembre 2020.
Prima di esaminarne gli aspetti più di rilievo, è necessario fare una doverosa premessa, utile a comprendere quanto enunciato da questo provvedimento in ordine ai compensi dei componenti del CCT.
La legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose, all’art. 6-quater ha imposto delle soglie massime per i compensi dei membri del collegio, espresse in percentuali in relazione al valore dell’appalto (ne abbiamo parlato anche qui).
Nella sua precedente formulazione, infatti, l’art. 6, comma 7, del d.l. 76/2020 prevedeva che “i componenti hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni”.
La norma risolve così le difficoltà che erano state riscontrate negli operatori nello stabilire l’onorario dei singoli componenti del CCT.
Dopo il comma 7 all’art. 6 del decreto Semplificazioni 2020, è inserito il comma 7 -bis secondo il quale “In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro”.
Alcuni punti salienti delle Linee guida del MIMS
I lavori di manutenzione
Le precedenti Linee guida Itaca e CSLP erano in contrasto sull’ambito oggettivo di applicazione del CCT, vi era infatti discordanza sui lavori di manutenzione; ad avviso di ITACA non trattandosi di opere pubbliche, per essi non era da ritenersi obbligatorio il ricorso al CCT, viceversa per CSLP.
Le Linee guida del MIMS superano il contrasto e specificano al punto 1.2.1. che il ricorso al CCT riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi gli affidamenti relativi a forniture e servizi e i lavori di manutenzione ordinaria.
Appalti divisi in lotti
Anche in relazione ad appalti divisi in lotti, le Linee guida del MIMS chiariscono al punto 1.2.4. che la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.
Atto aggiuntivo per lavori in corso
Sembrerebbe arrivato in ritardo il chiarimento circa le modalità di costituzione del CCT a lavori in corso di esecuzione. Le Linee guida fanno riferimento a lavori in corso di esecuzione alla data del decreto Semplificazioni del 2020, tuttavia la previsione rappresenta un suggerimento di non poco conto per regolarizzare quelle procedure avviate in violazione dell’obbligo di costituzione del CCT.
Il provvedimento prevede al punto 1.2.5. che per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all’individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all’art. 808 – ter cpc, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, purché non già definite.
Appalti sotto soglia che per effetto di varianti raggiungono le soglie
Il punto 1.2.6. raccomanda (non impone, dunque), laddove l’importo dei lavori sotto soglia, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020, superi la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto, la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l’impegno di costituire il CCT.
Le procedure PNRR e PNC
In relazione al CCT facoltativo ante operam (per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l’affidamento) è raccomandata la costituzione del CCT per le opere finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC).
Rapporti tra CCT ante operam e in fase di esecuzione
Nel caso in cui sia stato nominato il CCT nella fase antecedente all’esecuzione (ante operam) e si proceda alla costituzione del CCT anche per la fase esecutiva, il punto 1.4.1. ritiene necessario un accordo con l’operatore aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all’esecuzione delle opere entro il termine di 10 giorni dall’avvio dell’esecuzione.
Questa previsione è di non poco conto e gli operatori dovranno porvi attenzione per far si che il CCT sia costituito con il componente di elezione dell’operatore.
Scelta dei componenti e del presidente
Viene ribadito anche nelle Linee guida del MIMS al punto 2.2.1. che i componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6, comma 2, primo periodo, del d.l. n. 76/2020 e dalle Linee Guida.
Il punto successivo chiarisce per la prima volta che in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione è effettuata dal MIMS per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità.
Inottemperanza e inosservanza dei termini di costituzione; il potere sostitutivo.
Interessante è poi il punto 2.3.1. secondo cui l’inottemperanza dell’obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, comporta la violazione dell’obbligo di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 76/2020 ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l’operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.
Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini di legge (prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data) il responsabile dell’unità organizzativa di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell’organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all’art. 2, comma 9-ter, della legge 241/1990.
Altro momento in cui rileva il potere sostitutivo è dato dal punto 3.3.5. in caso la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT.
Requisiti professionali del presidente e dei componenti
Il paragrafo 2.4 contiene novità di rilievo sui requisiti dei componenti, vengono infatti specificati i requisiti che consentono di essere nominati componenti e Presidente del CCT.
Lo strano caso del CTU
Anche a seguito di Delibera ANAC 206/2021 su quesiti posti dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, il MIMS ha ritenuto di prendere posizione con chiarezza sulla incompatibilità del CTU.
Il punto 2.5.4. ritiene incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l’incarico di consulente tecnico d’ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell’ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.
Al punto 2.6.2., dando per assodato il divieto di disporre CTU in seno al CCT, si specifica che almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.
Il CCT a 5 componenti
Al 2.6.2. si prevede che la costituzione del CCT con cinque componenti è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c., salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell’opera e della eterogeneità delle competenze.
Suggerimenti sul verbale di insediamento
Il punto 3.1. prevede che il CCT si intende istituito al momento dell’accettazione dell’incarico da parte del presidente e che entro i successivi 15 giorni dalla accettazione, i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l’avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell’operatore economico affidatario.
Nel verbale:
a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 2.5, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell’accettazione dell’incarico;
b) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 6, comma 3, quarto periodo, del d.l. n. 76/2020;
c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui al paragrafo 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
La natura di lodo contrattuale delle decisioni del CCT
Con una previsione non del tutto lineare, il punto 3.2.2. prevede che, ferma l’obbligatorietà della costituzione del CCT a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6, comma 3, terzo periodo, del d.l. n. 76/2020, il Collegio può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell’art. 808 ter c.p.c. solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell’art. 6, comma 3, quarto periodo.
È una previsione che sembra operare in contrasto con l’art. 6, comma 3, del decreto Semplificazioni secondo il quale la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT opera di default salvo le parti manifestino motivato dissenso per iscritto (“Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall’articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse”).
Altra novità è data al punto 3.2.3 ove si afferma che in ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 dell’art. 5 del d.l. 76/2020 ( si tratta delle sospensioni disposte per cause previste da disposizioni di legge penale etc. – lett. a – gravi ragioni di ordine pubblico – lett. b. – gravi ragioni di pubblico interesse – lett. c.).
Il CCT può pronunciarsi invece con l’efficacia di lodo arbitrale sulle questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell’art. 6 del d.l. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 5 del d.l. 76/2020 (sospensioni per gravi ragioni di ordine tecnico).
In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.
Natura delle decisioni del CCT
Le nuove Linee guida, a differenza delle precedenti, operano una distinzione sulla natura dei provvedimenti che il CCT rende in relazione a ciascuna ipotesi di sospensione dei lavori.
Il punto 5.1.1. prevede che nelle ipotesi di sospensione dei lavori per le ragioni cui alle lett. a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell’art. 5 del d.l. n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto.
Nelle sole ipotesi di sospensioni disposte per gravi ragioni di ordine tecnico (lett. c) dell’art. 5, comma 1, d.l. n. 76/2020) le decisioni hanno natura di determinazione con le conseguenze di cui al comma 3 dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020 in caso di inosservanza, se le parti hanno escluso l’attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT.
Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall’art. 5 comma 1 del d.l. n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.
Al punto 5.1.2. si chiarisce che se le parti non hanno escluso l’attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT, le decisioni adottate dallo stesso (ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 76/2020) al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d’insorgere o insorte nel corso dell’esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lett. c) del comma 1 dell’art. 5 del d.l. n. 76/2020, sono “determinazioni” a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l’efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.
Il punto 5.1.4. inoltre precisa che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT e va indicata al più tardi nel verbale di insediamento; le parti precisando che non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808 ter c.p.c. aggiungono che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.
In tale ultimo caso restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall’art. 5 e dall’art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell’osservanza o dell’inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.
Rapporti tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
Le nuove Linee guida chiariscono che, in caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808 ter c.p.c., la decisione del CCT è da ritenersi alternativa all’accordo bonario.
Il punto 6.1.6. precisa che il RUP, con riferimento a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente ante operam. L’acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell’art. 211 del Codice.
Compensi del Collegio e conseguenze del mancato pagamento dell’operatore economico
Il paragrafo 7 è dedicato agli onorari e compensi dei componenti del CCT.
Anzitutto viene precisato che i compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall’art. 6-quater del d.l. 152/2021, convertito in l. n. 233/2021 (norma che ha introdotto dopo il comma 7 all’art. 6 del decreto Semplificazioni 2020 il comma 7 –bis come di seguito).
Art. 6, comma 7-bis, d.l. 76/2020. In ogni caso, i compensi dei componenti del CCT, determinati ai sensi del comma 7, non possono complessivamente superare:
- in caso di CCT composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15% per la parte eccedente i 100 milioni di euro;
- in caso di CCT composto da cinque componenti, l’importo corrispondente allo 0,8% del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4% per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25% per la parte eccedente i 100 milioni di euro.
Rinviandosi al testo del provvedimento per ciò che riguarda le previsioni specifiche sui compensi, si evidenzia che al punto 7.7.6. viene chiarito che, in caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell’operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.