Comunità Energetiche Rinnovabili: al via gli incentivi!

Comunità Energetiche Rinnovabili: al via gli incentivi!

Comunità Energetiche Rinnovabili: al via gli incentivi!Cosa sono le comunità energetiche rinnovabili abbiamo già provato a spiegarlo qui sottolineando come queste rappresentino solo una delle configurazioni possibili di autoconsumo diffuso.

Il tanto atteso “DecretoCACER” pubblicato il sul sito del MASE il 23 gennaio 2024 prevede due forme di agevolazioni:

  • un incentivo in tariffa rivolto a tutto il territorio nazionale (incentivazione in conto esercizio), senza alcuna distinzione dimensionale (piccoli comuni e città metropolitane) e comportante un risparmio sui costi dell’energia prodotta da chi costituisce la Comunità, per una potenza massima agevolabile di 5Gw e con un limite temporale fissato al 2027 (compreso);
  • un contributo a fondo perduto (incentivazione in conto capitale cd. Misura PNRR), cumulabile con l’incentivo in tariffa, per i soli Comuni con meno di 5 mila abitanti, per una potenza agevolabile di almeno 2 Gw e con un limite temporale sino al 30 giugno 2026.

Con il Dm 23 febbraio 2024, n. 22 il Ministero ha approvato le Regole operative elaborate Gestore Servizi Energetici (GSE), che disciplinano fattivamente l’accesso alle due forme di agevolazione per le diverse configurazioni di autoconsumo diffuso.

Il decreto entra in vigore il 24 febbraio mentre l’8 aprile il Gse aprirà i portali per l’invio delle domande.

Oggi ci focalizzeremo sulla prima misura agevolativa e rispetto alla sola configurazione CER.

Gli incentivi sono rilasciabili per:

  1. nuovi impianti, si considera tale quello realizzato su un sito sul quale, prima dell’inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso;
  2. potenziamento d’impianti già esistenti e la cui porzione aggiuntiva, appunto funzionale al potenziamento, sia agganciata al medesimo punto di connessione della rete elettrica dell’impianto preesistente.

Gli impianti già esistenti devono essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (16 dicembre 2021) e per questi dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l’impianto sia stato realizzato ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell’impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

Ma come si costruisce fattivamente una CER?

Tramite statuto o atto costitutivo che deve possedere almeno i seguenti elementi essenziali:

  1. oggetto sociale prevalente è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di ottenere profitti finanziari;
  2. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali;
  3. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, per le PMI la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non deve costituire attività commerciale e/o industriale principale;
  4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale;
  5. l’individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
  6. la destinazione dell’eventuale importo della tariffa premio eccedentario ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Sono escluse le PMI in difficoltà, anche secondo la normativa sugli aiuti di stato, quelle nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali ed in tutti i casi in cui ricorra una delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023 e/o l’impresa sia destinataria di una misura di prevenzione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Ogni CER deve prevedere la presenza di almeno due membri o soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori e – a livello impiantistico – almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione/unità di produzione. Tutti gli impianti di produzione/unità di produzione facenti parte della configurazione devono essere di proprietà o nella disponibilità e controllo della CER.

Dal punto di vista strettamente procedurale la richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso dev’essere effettuata dal Referente. Il GSE conclude l’istruttoria entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione della richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente come anche nel caso di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto. Nel corso dell’istruttoria valgono le norme generali sul procedimento amministrativo come disciplinate dalla Legge 241 del 1990, con la specifica che l’eventuale ritardo del GSE non integra un’ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso.

Si procederà poi all’attivazione del contratto.

Interessante è la possibilità, su base volontaria, di chiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità al servizio. Condizione per l’azione è che la CER sia già stata costituita, gli impianti autorizzati (se previsto) e che il preventivo di connessione (se previsto) sia stato accettato in via definitiva. Il GSE fornirà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l’ammissibilità ovvero potrà suggerire le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Come osservato dal Presidente del GSE Paolo Arrigoni “Le Comunità energetiche rinnovabili e in generale l’autoconsumo diffuso, sono uno strumento fondamentale per garantire al Paese una transizione energetica orientata alla decarbonizzazione dei consumi, all’indipendenza energetica e alla democratizzazione dell’energiatuttavia sull’intero territorio nazionale il numero dei progetti proposti è di 400 ma quelli in esercizio sono solo 154 come evidenziato nell’ultimo Report 2024 di Legambiente.

Ci auguriamo davvero che l’adozione, sebbene tardiva, del decreto attuativo riguardante le modalità di incentivazione e delle regole operative segni davvero un punto di svolta per le comunità energetiche e per tutte le configurazioni di autoconsumo collettivo.