Concessione del servizio di distribuzione del gas: ammesso l’accorpamento di due ambiti territoriali in un’unica procedura.
Il Consiglio di Stato, con una recentissima sentenza, si esprime sulla possibilità di accorpare, in un’unica procedura per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas due ambiti territoriali.
Nel caso affrontato, la provincia di Cremona aveva pubblicato un bando di gara relativamente alla procedura aperta “per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas negli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3”, in attuazione a quanto previsto dall’art. 46-bis della legge n. 222 del 2007, il quale ha innovato la regolamentazione del settore della distruzione del gas naturale, passando da un sistema di affidamento del servizio mediante gara disposta dai singoli Comune ad uno incentrato sulle cd. gare d’ambito, aventi una dimensione necessariamente sovracomunale.
La società G.E.I. s.p.a. propone prima ricorso al Tribunale amministrativo della Lombardia, deducendo l’illegittimità del bando specificamente per il fatto che la gara fosse stata indetta congiuntamente da due ambiti, in asserita violazione dell’obbligo di affidare il servizio per ciascun singolo bacino e poi in appello, eccependo tra i vari motivi che il potere di individuazione degli ambiti sarebbe riservato dalla legge all’esclusiva competenza ministeriale, ai sensi dell’art. art. 46-bis, comma 2, del d.l. n. 159 del 2007.
Secondo i Giudici del Consiglio di Stato l’art. 46-bis, comma 2, del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, da un lato, devolve alla competenza ministeriale solamente l’individuazione degli ambiti territoriali “minimi” (questione diversa rispetto all’oggetto del ricorso), dall’altro non contiene alcuna previsione ostativa all’aggregazione tra ambiti, previo accordo tra enti locali. Piuttosto, all’opposto, dispone che i predetti Ministri determinino anche le “misure per l’incentivazione delle relative operazioni di aggregazione”
La ratio dell’art. 46-bis del d.l. n. 159 del 2007- disciplinante la creazione degli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare di affidamento del servizio di distribuzione del gas, definiti come “bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi” – è proprio quello di incentivare le operazioni di aggregazione per meglio perseguire lo scopo indicato dal preambolo del d.m. 19 gennaio 2011, che tende alla rimozione degli ostacoli posti allo sviluppo della concorrenza mediante l’ampliamento dell’area di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale rispetto alle attuali concessioni e prevede che ciascun ambito territoriale minimo rappresenti “un insieme minimo di Comuni i cui relativi impianti di distribuzione, a regime, dovranno essere gestiti da un unico gestore”.
Ne consegue che, nel caso trattato è legittimo l’operato della provincia che ha accorpato in un’unica procedura per l’affidamento della concessione del servizio di distribuzione del gas – e con assegnazione di un unico lotto – due dei tre ambiti territoriali della provincia in questione.
(Cons. St. sez. V, 17/01/2019, n. 427)