Concorso Carabinieri: giudizio di inidoneità, quando fare ricorso.

Caserma nazionale Carabinieri concorsi per militari

Un aspirante militare ha proposto ricorso contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri avverso il provvedimento con cui l’Amministrazione lo aveva giudicato non idoneo ai fini dell’arruolamento in quanto asseritamente affetto da alluce valgo bilaterale.
A sostegno delle proprie ragioni, il ricorrente ha prodotto certificazioni sanitarie attestanti la sussistenza dei requisiti di idoneità fisica previsti dall’art. 582 D.P.R. 15 marzo 2020 n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno 2014. Di conseguenza il T.A.R. ha disposto una verificazione in contradditorio, ed ha incaricato la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare.
Con relazione del 17 dicembre 2019 l’organo accertatore ha affermatoche la patologia riscontrata sia comunque compatibile con il prosieguo dell’iter concorsuale. Di conseguenza, con ordinanza del 24 febbraio 2020 il T.A.R. del Lazio ha disposto l’ammissione con riserva del ricorrente a partecipare ai corsi di formazione e a procedere nell’iter concorsuale.
Il caso de quo, pone alla luce l’annosa questione dei giudizi di idoneità psico-fisica effettuati nell’ambito dei concorsi per l’arruolamento nelle forze ad ordinamento militare.
La materia è disciplinata dal d.p.r. del 15 marzo 2010, n. 90, ed in particolare dall’art. 579 il quale stabilisce che sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell’efficienza psico-fisica che ne consente l’impiego negli incarichi relativi al grado. Tale disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art. 582 del medesimo decreto che reca una serie di imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità, e con eventuali specifiche disposizioni previste nei bandi di concorso.
Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale Amministrativo, nelle procedure concorsuali indette per l’accesso alla carriera militare, la Commissione medica, essendo chiamata ad una rigorosa applicazione del quadro normativo vigente (bando di concorso e decreto ministeriale concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’ammissione ai ruoli), non possiede margini di discrezionalità e deve rigorosamente attenersi alle condizioni psico-fisiche dei candidati come emergenti nel giorno previsto per la sottoposizione a visita medica. Tuttavia le sue valutazioni possono essere oggetto di sindacato quando si riscontrino macroscopici vizi attinenti alla logica ed alla razionalità delle determinazioni assunte sulla base delle quali è effettuato il giudizio di idoneità o non dei candidati (T.A.R. Salerno, Sentenza n. 1698 del 23 novembre 2018).
Alla luce della normativa e della giurisprudenza citata, il giudizio sulla idoneità psico-fisica ai fini dell’arruolamento, sebbene vincolato al riscontro delle imperfezioni ed infermità indicate nell’art. 582 d.p.r. 90/2010 e dalle statuizioni del bando di concorso, non può prescindere da una valutazione della efficienza a svolgere gli incarichi per i quali si è indetto il concorso. In assenza della quale è possibile effettuare ricorso al T.A.R.