Contratti degli enti locali senza copertura finanziaria: la responsabilità patrimoniale a chi deve imputarsi?

Contratti degli enti locali Contratti degli enti locali senza copertura finanziaria: la responsabilità patrimoniale a chi deve imputarsi?

Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza n. 1904 del 11.12.2025, si è pronunciato in ordine alla responsabilità patrimoniale dei contratti degli enti locali senza copertura finanziaria ai sensi dell’art. 191, comma 4, TUEL per i quali sia stata disposta la prosecuzione della relativa prestazione in assenza di un valido impegno contabile.

 

 

 

 

La vicenda

Con contratto sottoscritto in data 1.7.2003, il Comune aveva affidato alla Società il servizio di raccolta rifiuti sia in forma differenziata che in forma indifferenziata per il periodo di cinque anni.

Il servizio era stato più volte prorogato dalla Giunta Comunale sino al 2009 al fine di differire la scadenza naturale dell’accordo.

Nel 2010, a distanza di oltre un anno dalla cessazione degli effetti del contratto, il Sindaco del sopramenzionato Comune, con provvedimento, richiedeva alla Società la prosecuzione del servizio – senza che nelle more l’Ente Comunale avesse adottato nuove proroghe o avesse indetto una nuova gara – sino poi alla messa in liquidazione della medesima che ha sancito la risoluzione del contratto (in essere fino a quel momento).

Dichiarato il fallimento della Società, nel corso della procedura era emerso che la predetta fosse creditrice nei confronti del Sindaco per l’erogazione del servizio appaltato, nei cui riguardi agiva in giudizio per il recupero del dovuto.

La Società assumeva che l’obbligazione era da imputare al Sindaco sia a causa della nullità dei provvedimenti di proroga adottati relativamente ad un contratto di appalto scaduto e privo della forma scritta richiesta a pena di nullità in spregio del divieto previsto dall’art. 23, Legge n. 62/05, sia perché il rapporto obbligatorio doveva ritenersi configurato tra la Società ed il funzionario – il Sindaco – che aveva disposto la prestazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 191 TUEL.

Dal canto suo il Sindaco, oltre ad eccepire la prescrizione del credito azionato poiché alla fattispecie in esame, inquadrabile nell’alveo della responsabilità extracontrattuale, si sarebbe dovuta applicare l’art. 2947 c.c., sosteneva che la prosecuzione del servizio fosse giustificata da ragioni di urgenza e dalla necessità di garantire un servizio essenziale per la tutela della salute pubblica. Nel contempo chiedeva di essere manlevato dal Comune nei cui confronti aveva richiesto l’integrazione del contraddittorio.

La risposta del Tribunale ed i principi espressi

Il Tribunale, nel risolvere la controversia, ha esaminato preliminarmente la legittimità delle proroghe succedutesi nonché del provvedimento adottato nel 2010, chiarendo che il Giudice ordinario, pur non potendo annullare gli atti amministrativi, ben può disapplicarli allorquando illegittimi. Nello specifico, il Giudicante ha esplicitato che, anche a fronte di una apparente legittimità delle proroghe sotto il profilo amministrativo, mancasse ad ogni buon conto un elemento essenziale, ossia un valido e specifico impegno di spesa, certo e registrato a bilancio, come previsto dall’art. 191 TUEL.

In considerazione di ciò ed in difetto di un impegno di tal genere, il rapporto obbligatorio non può essere riferito all’Ente Locale, ma si instaura direttamente tra il fornitore e l’amministratore che ha consentito la prestazione del servizio.

Dunque, il Tribunale fornisce importanti chiarimenti in ordine ad alcuni profili che meritano di essere ricordati:

  • In primo luogo, in mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 191, comma 4, TUEL, il rapporto obbligatorio non è imputabile all’ente locale, bensì si instaura direttamente tra il soggetto fornitore e l’amministratore/funzionario che ha disposto o consentito la prestazione;
  • La responsabilità applicabile alla presente fattispecie ha natura contrattuale e non aquiliana, con applicazione del termine ordinario di prescrizione decennale;
  • Il giudice ordinario può disapplicare incidenter tantum l’atto privo di copertura finanziaria ed accertare la responsabilità personale e patrimoniale dell’amministratore, con la conseguenza che l’ente locale non può essere considerato legittimato passivo.

L’attenzione, come è evidente, è posta sulla disciplina di cui all’art. 191 TUEL il quale subordina la possibilità, per l’Ente Locale, di effettuare spese purché sussista un impegno contabile sul programma di bilancio e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153, comma 5 TUEL. Non solo, viene specificato che l’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa in cui l’Amministrazione procede alla determinazione della somma da pagare, del soggetto creditore, all’indicazione della ragione del rapporto, nonché alla costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio. Da ciò, l’importanza che la copertura finanziaria sia certa, attuale e tradotta in un formale impegno di spesa sul relativo bilancio.

Conclusioni

Il Tribunale, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune ed accogliendo la domanda attorea, offre una lettura particolarmente dettagliata e specifica della vicenda corrente, evidenziando che nell’ipotesi in cui un Ente Locale acquisisca beni o servizi in spregio delle regole contabili relative all’impegno di spesa, il rischio economico grava in capo all’amministratore che ha autorizzato la prestazione. Una simile ricostruzione si pone nel tentativo di valorizzare la tutela degli equilibri di bilancio e della legalità dell’azione amministrativa.

 

 

 

*********

• Entra nel nostro canale Telegram “Appalti in Codice” uno spazio dedicato agli appalti e ad i suoi operatori –  Scopri di più 

• Leggi anche “Consorzio e consorziate partecipano alla stessa gara: c’è obbligo di dichiarazione?

Correttivo al codice dei contratti pubblici, rimani aggiornato e formato!