Criteri di valutazione delle offerte e tutela dei lavoratori

criteri natura sociale lavoratoriL’attenzione a interessi di natura sociale nelle procedure per l’affidamento di appalti pubblici è sempre più diffusa nella prassi delle stazioni appaltanti, così come quella, ormai consueta, relativa ad aspetti di tutela ambientale.

In alcuni casi, tale attenzione può essere concretizzata nell’individuazione di criteri di valutazione delle offerte tecniche che attribuiscano punteggio a elementi volti a garantire un più elevato livello di tutela dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto.

Ad esempio, in un caso recentemente sottoposto al Consiglio di Stato, il bando di gara prevedeva dei criteri di valutazione volti a premiare la percentuale di lavoratori adibiti all’appalto con contatto pluriennale a copertura della vigenza dell’appalto e la scelta dell’appaltatore di applicare determinati CCNL.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima tale previsione, non prevista a pena di esclusione ma appunto come elemento premiante nella valutazione dell’offerta e destinata ad operare come condizione di esecuzione del contratto e, per tale natura, rientrante tra i requisiti per l’esecuzione dell’appalto, che, ai sensi dell’art. 100 del Codice, possono attenere anche a esigenze sociali e ambientali.

Anche l’art. 95 del Codice, che disciplina i criteri di aggiudicazione, recando un elenco meramente esemplificativo di possibili criteri, valorizza gli aspetti ambientali e sociali. La sentenza conclude dunque che la stazione appaltante può discrezionalmente inserire tra i criteri di aggiudicazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto volte a conseguire obiettivi di natura sociale.

La condizione necessaria per il legittimo esercizio di tale potere discrezionale, secondo il Consiglio di Stato, è costituita dalla verifica della sussistenza di una connessione tra i criteri e l’oggetto dell’appalto, oltre che dei principi generali di proporzionalità e ragionevolezza.

Nel caso di specie, i criteri facevano riferimento esclusivamente all’impegno ad applicare un determinato CCNL e ad assumere con contratti a tempo indeterminato per i lavoratori da impiegare nell’esecuzione dello specifico appalto, senza riferimenti ad aspetti relativi alla politica generale dell’impresa o comunque ad altri profili, estranei al programma contrattuale.

Inoltre, i criteri appaiono rispettosi del principio di proporzionalità, posto che, in relazione al punteggio attribuito, la clausola rivela una limitata incidenza sul punteggio complessivo e non appare quindi idonea a scardinare l’impianto dei criteri di valutazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2021, n. 7053