I criteri premiali nelle linee guida per le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici del PNRR

misure premiali appalti PNRRI criteri di valutazione delle offerte negli appalti pubblici possono costituire uno strumento utile di politiche pubbliche promozionali: si tratta ormai di una tendenza consolidata in materia ambientale, ma che si sta sempre più rafforzando anche con riferimento ad aspetti sociali.

Da ultimo, l’art. 47 del decreto PNRR-Semplificazioni (d.l. n. 77/2021), accanto a varie ipotesi di requisiti necessari del concorrente o dell’offerta, utilizza anche lo strumento dei criteri premiali per perseguire le finalità relative alle pari opportunità generazionali e di genere e a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Infatti, ai sensi del quarto comma dell’articolo, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara delle procedure finanziate con le risorse del PNRR e del PNC specifiche clausole dirette all’inserimento, come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, la parità di genere e l’assunzione di donne e di giovani con età inferiore a trentasei anni. Il successivo quinto comma, invece, elenca alcune specifiche misure premiali che, sempre con le finalità promozionali che caratterizzano l’articolo 47, possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo.

Il co. 8 dell’art. 47 demandava poi a successive linee guida ministeriali, da adottarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri applicativi, l’indicazione delle misure premiali e anche la predisposizione di modelli di clausole da inserire nei bandi di gara, differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Le linee guida sono state infine adottate con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità del 7 dicembre 2021, pubblicato nella GURI n. 309 del 30 dicembre 2021 e forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni sulle modalità applicative delle varie disposizioni dell’art. 47, fra cui appunto anche quelle relative alle clausole di premialità.

In particolare, le linee guida riportano alcuni esempi di possibili criteri di valutazione, indicando per ciascuno anche delle ipotesi di modalità di attribuzione del punteggio.

È interessante notare che tali modalità sono tutte di tipo automatico/tabellare e, dunque, che i criteri in questione sono tutti riconducibili al modello dei criteri on/off, che prevede l’assegnazione di un punteggio per un determinato parametro, in base alla mera presenza o assenza di un elemento o di una qualità, senza che sia necessaria una valutazione discrezionale da parte della commissione di gara.

Infatti, fra i criteri indicati in via esemplificativa dalle linee guida troviamo il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente e altri elementi agevolmente computabili, come l’impiego di persone con disabilità in quota eccedente l’obbligo minimo di legge e la previsione nell’organico aziendale del disability manager. Si suggerisce poi l’attribuzione di punteggio alla circostanza che l’impresa sia di titolarità persone con disabilità oppure che il direttivo della stessa sia costituito per la maggioranza di persone tra i 18 e i 35 anni o che oltre la metà della compagine sociale sia composta da persone sotto i 36 anni.

Altri elementi che possono essere oggetto di punteggio premiale sono accorpati nella categoria relativa all’adozione di strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti: sul punto le linee guide elencano una serie di possibili strumenti quali l’asilo nido aziendale o convenzionato, misure di flessibilità oraria e smart working, con un punteggio in base al numero degli strumenti adottati.

Risulta di particolare interesse, infine, la scelta quale elemento meritevole dell’attribuzione di punteggio della natura di cooperativa sociale di tipo b dell’impresa, ma solo nell’ipotesi in cui le persone con disabilità impiegate dalla cooperativa costituiscano almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, dunque, al netto delle altre categorie di lavoratori “svantaggiati” previste dall’art. 4 dela l. 8 novembre 1991, n. 381, quali tossicodipendenti e detenuti.

Le linee guida prevedono, infine, un diverso peso nell’ambito complessivo dei criteri di valutazione dell’appalto per le clausole di premialità in questione, in relazione alla componente di lavoro femminile e giovanile nel settore economico di attività prevalente per l’impresa. Ad esempio, si prevede che il peso delle clausole non sia inferiore al 4% del punteggio tecnico nel caso di componente di lavoro femminile inferiore al 10% nel settore economico di attività prevalente per l’impresa e che non sia inferiore al 2% nel caso di componente di lavoro giovanile inferiore al 20%. Non viene specificato espressamente, ma è da ritenersi che tale ultima indicazione vada rispettata solo con riferimento alle clausole volte a favorire, rispettivamente, l’occupazione femminile e giovanile.

La percentuale di punteggio da destinare alle clausole si riduce all’aumentare della percentuale della componente del lavoro rilevante nel settore, rivelando che la specificazione relativa al peso non è volta a rendere la misura proporzionale allo stato del settore in cui opera l’impresa, ma al contrario a rafforzarne l’incisività nei settori in cui risulti maggiormente necessario un intervento.

Decreto 7 dicembre 2021