Danno alla salute da inquinamento atmosferico: è competente il giudice ordinario.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con una recente sentenza, hanno ritenuto il giudice ordinario competente in materia di richiesta di risarcimento del danno alla salute da inquinamento atmosferico.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso di un cittadino milanese che agiva, nei confronti del Comune di Milano e della Regione Lombardia, per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il mancato rispetto dei limiti di inquinamento, ha offerto un’analisi puntuale sul riparto di giurisdizione in materia di danno ambientale.
Il caso specifico.
Un cittadino milanese ha adito il Tribunale ordinario di Milano al fine di ottenere la condanna dell’amministrazione locale e regionale al risarcimento dei danni subiti a causa del mancato rispetto dei limiti fissati dal d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, a tutela della salute umana. A sostegno della domanda, ha dedotto che il superamento di detti limiti gli aveva causato una serie di patologie respiratorie.
Senonché, il Tribunale Ordinario di Milano ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, evidenziando che la giurisdizione del giudice amministrativo derivava dal fatto che nel caso di specie l’attore lamentava il mancato esercizio da parte del Comune e della Regione dei poteri amministrativi finalizzati alla tutela dei cittadini dall’inquinamento atmosferico.
La causa è stata, dunque, riassunta innanzi al TAR per la Lombardia, il quale, a sua volta, ritenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, ha sollevato il conflitto negativo di giurisdizione.
A parere del TAR, dovendosi seguire il petitum sostanziale, la giurisdizione è del giudice ordinario perché nel caso di specie è stato chiesto il risarcimento del danno derivato all’attore dalla condotta asseritamente illegittima ritenuta dalle amministrazioni e non – come ritenuto dal Tribunale Ordinario di Milano – l’adozione di un provvedimento amministrativo.
La decisione.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto che in caso di controversia in materia di danno alla salute, la giurisdizione deve essere devoluta al giudice ordinario.
Nel caso di specie, il cittadino ricorrente, pur lamentandosi dell’inerzia delle amministrazioni resistenti, ha chiesto il risarcimento del danno alla salute e alla vita di relazione da lui subiti in conseguenza dell’inerzia amministrativa.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha avuto l’occasione di ribadire che in materia di danno ambientale sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie derivanti dall’impugnazione, da parte dei soggetti titolari di un interesse alla tutela ambientale, dei provvedimenti amministrativi adottati dal Ministero dell’ambiente per la precauzione, la prevenzione e il ripristino ambientale.
Sono invece devolute al giudice ordinario le cause risarcitorie o inibitorie promosse da soggetti ai quali il fatto produttivo di danno ambientale abbia cagionato un pregiudizio alla salute o alla proprietà, nonché le controversie, nelle quali il privato, deducendo l’omessa adozione, da parte della pubblica amministrazione degli opportuni provvedimento a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale.
(Cass. Civ. Sez. Un. Ord. 23 febbraio 2023, n. 5668)