Decreto Semplificazioni: niente più sospensione “prudenziale” della stipula del contratto pubblico in attesa della sentenza
Il c.d. Decreto Semplificazioni (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, al momento in cui si scrive in attesa di conversione) contiene anche alcune novità relative al rapporto fra appalti pubblici e processo amministrativo.
Fra queste, vi è una disposizione volta a limitare la prassi per cui, ove sia stato proposto un ricorso giurisdizionale avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico, le stazioni appaltanti talora attendono – anche dopo l’esaurimento del periodo di standstill e in assenza di un provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento – la conclusione del giudizio (di primo e/o di secondo grado) prima di stipulare il contratto con l’aggiudicatario ed avviare l’esecuzione della prestazione.
Tale prassi si fonda, evidentemente, su una scelta prudenziale diretta ad evitare il consolidarsi di situazioni che, ove travolte da un successivo provvedimento del giudice, potrebbero risultare difficili da ripristinare, determinando anche l’insorgere di profili risarcitori nei confronti del soggetto che, all’esito del giudizio, dovesse venire individuato quale legittimo vincitore della selezione.
La previsione in esame viene inserita dal Decreto Semplificazioni all’art. 32, co. 8, del Codice dei contratti pubblici nell’ambito di una più generale modifica che introduce una generale richiesta di una motivazione rafforzata per le ipotesi di differimento della stipula del contratto oltre il termine previsto di 60 giorni (“con specifico riferimento all’interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto”), unitamente all’avvertimento – in linea con altre disposizioni nell’ambito del Decreto Semplificazioni – che la decisione di ritardare la stipula sarà valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto (art. 4, co. 1, d.l. n. 76/2020).
Con riferimento alla motivazione per le ipotesi di mancata stipula del contratto nel termine previsto, viene dunque fra l’altro previsto che non costituisce una giustificazione adeguata di tale decisione la pendenza di un ricorso giurisdizionale nel cui ambito non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto con un provvedimento del giudice. Pertanto, la mera pendenza di un giudizio non potrà essere più addotta quale motivazione per differire la stipula del contratto oltre il termine di 60 giorni e il dirigente che dovesse agire in contrasto con tale previsione potrà incorrere nelle fattispecie di responsabilità sopra richiamate (con una formulazione a ben vedere non molto precisa e meritevole di ulteriore approfondimento).
L’art. 32, co. 8, come modificato dal Decreto Semplificazioni, fa espressamente salvo il termine di standstill sostanziale e processuale, in base al quale il contratto non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni dell’aggiudicazione o del provvedimento adottato all’esito della camera di consiglio o, infine, della camera di consiglio stessa, in assenza di una decisione sull’istanza per le ragioni previste.
Oltre alle ipotesi di rigetto dell’istanza cautelare proposta dal ricorrente, la nuova previsione potrebbe assumere rilievo anche nelle ipotesi di accoglimento dell’istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito (quindi senza sospensione del provvedimento, ai sensi dell’art. 55, co. 10, C.P.A.) e in quelle di rinuncia all’istanza cautelare, nell’ottica di “rinviare al merito” la discussione, che nella prassi attuale vede sovente anche le stazioni appaltanti impegnarsi, più o meno formalmente, a non procedere nelle more alla stipula contratto.
Tali ipotesi, tuttavia, dovrebbero divenire meno frequenti alla luce dell’ultimo comma dello stesso art. 4 del Decreto Semplificazioni, che reca invece modifiche all’art. 120 del Codice del processo amministrativo e, in particolare, la previsione che la definizione del giudizio nel rito appalti avvenga, di norma, all’esito dell’udienza cautelare.
Permangono, però, una serie di scenari nei quali tale definizione anticipata non è possibile (ad esempio, nel caso di dichiarazione da parte del controinteressato dell’intenzione di proporre ricorso incidentale). Lo stesso Decreto Semplificazioni, del resto, sembra mostrarsi consapevole della possibile insorgenza di profili risarcitori, in quanto consente alle stazioni appaltanti di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.