Disponibilità del centro cottura: requisito di esecuzione e tutela del favor partecipationis
Con una recente delibera, l’ANAC ha ribadito che la disponibilità del centro cottura è un requisito di esecuzione e non un criterio di valutazione dell’offerta tecnica.
Attribuire un alto punteggio al possesso di specifici requisiti del centro cottura che il concorrente si impegna ad utilizzare in sede di esecuzione rischia di trasformare lo stesso in un requisito di partecipazione, con conseguente lesione dei principi del favor partecipationis, massima concorrenza e parità di trattamento.
Nel caso di specie, una società aveva contestato gli atti di una procedura di gara per il servizio di mensa scolastica, denunciando l’impossibilità di presentare un’offerta congrua in ragione, tra i vari motivi, della presenza di clausole illegittime.
In particolare, tra i requisiti di esecuzione, il bando prevedeva la disponibilità di un centro di cottura per la preparazione dei pasti. Per dimostrarne il possesso, il bando riteneva sufficiente attestare l’impegno a dotarsene in caso di aggiudicazione.
Secondo la società istante, tuttavia, sebbene il possesso del centro cottura rappresentava formalmente un requisito di esecuzione, nei fatti finiva per trasformarsi in un requisito di partecipazione.
Tra i criteri di aggiudicazione, infatti, venivano attribuiti ben 15/80 punti per il tempo impiegato per la consegna dei pasti dal centro cottura al plesso scolastico e 16/80 per le caratteristiche del centro cottura.
Il disciplinare di gara, oltretutto, prevedeva un tempo per l’allestimento del centro ex novo – 20 giorni – del tutto irrisorio per rispettare tutte le certificazioni richieste dalla stazione appaltante.
L’amministrazione aveva tuttavia ribadito che il possesso di un centro di cottura si qualificava come requisito di esecuzione e non di partecipazione e che la volontà di attribuire alle caratteristiche del centro cottura dei punteggi in sede di offerta era coerente con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità del servizio di refezione scolastica.
Secondo l’ANAC, la dotazione del centro cottura è un requisito di esecuzione, ossia una condizione per la stipulazione del contratto, sicché sarebbe evidentemente incompatibile con la ratio dei requisiti di esecuzione utilizzare gli stessi quale criterio di valutazione dell’offerta.
In altre parole, spiega l’Autorità, è solo in vista della sottoscrizione del contratto e della successiva esecuzione che l’amministrazione matura l’interesse a che il contraente abbia concretamente a disposizione una struttura per assicurare il servizio.
Richiedere la disponibilità del centro cottura all’atto di presentazione dell’offerta significherebbe imporre a tutti i concorrenti – in via del tutto irragionevole – di procurarsi anticipatamente, e comunque prima dell’aggiudicazione definitiva, un centro di cottura, ossia addossare in capo a tutti i partecipanti un costo economico ed organizzativo elevato, a fronte dell’incertezza circa l’aggiudicazione, oltre che dell’inizio dell’esecuzione. Pertanto, prima dell’aggiudicazione è da ritenersi sufficiente che vi sia una formale dichiarazione di impegno del concorrente a procurarsi tempestivamente un centro di cottura.
Ciò chiarito, se da un lato – spiega ANAC – ritenere la dotazione di un centro di cottura come requisito di partecipazione “avallerebbe un’impostazione ingiustificatamente restrittiva della concorrenza”, dall’altro, l’assegnazione di un punteggio elevato per il possesso di un centro di cottura, rende nei fatti il requisito esecutivo una condizione per la partecipazione alla procedura. Ciò non solo altera sensibilmente la par condicio con gli altri concorrenti, ma vanifica altresì le possibilità di presentazione di una proposta realmente competitiva, nello stesso interesse comparativo dell’amministrazione.
Nel caso di specie, peraltro, la tempistica individuata dalla stazione appaltante è stata ritenuta da ANAC insufficiente e sproporzionata per garantire agli operatori economici del settore la possibilità di presentare un’offerta e concorrere in condizioni di parità rispetto a coloro che, all’atto della partecipazione, fossero già in possesso del centro cottura e dei criteri richiesti dalla stazione stessa.
Spiega l’Autorità che a fronte di una gara bandita a gennaio 2023, per gli anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025, con inizio esecuzione a settembre 2023, era ben possibile individuare una tempistica più ampia che garantisse a tutti gli operatori economici la possibilità di presentare un’offerta congrua
La delibera in commento si pone in continuità con l’orientamento giurisprudenziale pressoché unanime che, anche di recente, ha confermato che la disponibilità del centro cottura “va riguardato come requisito d’esecuzione, come tale legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo come “condizione” per la stipulazione del contratto” (tra le tante, TAR Campania, Salerno, Sez. I, 3.3.2023, n. 509), nonché con le precedenti posizioni espresse sul punto dalla stessa Autorità (Delibera ANAC, 4.12.2019, n. 1132).