Eco-taxi: per il TAR è legittimo il divieto del servizio nelle aree del centro di Roma

eco-taxiIl TAR Lazio ha di recente ritenuto legittimo il divieto di esercitare il servizio c.d. eco-taxi nelle aree del centro di Roma.

La decisione trae origine dal ricorso promosso da alcune società del settore della mobilità contro il Regolamento di Polizia Urbana di Roma Capitale (DAC n. 43 del 6 giugno 2019) che stabilisce il divieto di esercitare il trasporto di persone mediante velocipedi e risciò con conducente per ‘cicloturismo ed eco-taxi’, a tre o più ruote, anche a pedalata assistita e/o dotati di motore ausiliario elettrico, in determinate aree del centro storico fortemente turistiche.

Secondo i ricorrenti, l’amministrazione comunale avrebbe imposto delle restrizioni del tutto irragionevoli al servizio, anche considerando che la domanda di servizi di questo tipo è molto alta e proviene spesso dai turisti che frequentano le zone centrali della città.

Il divieto risulterebbe altresì in contrasto con l’art. 85 del codice della strada e con gli artt. 1, lett. b), e  5 della Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), che consentono l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante velocipedi.

Il Collegio ha tuttavia respinto il ricorso.

Il punto di partenza del ragionamento condotto dal TAR è la qualificazione del servizio: l’attività che i ricorrenti intendono svolgere sul territorio di Roma Capitale rientra, secondo i giudici, nella nozione di “servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone a mezzo di velocipedi”.

L’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 21/1992, infatti, nel definire i servizi pubblici non di linea, precisa che il servizio di noleggio con conducente può essere svolto anche tramite velocipedi.

Di conseguenza, per esercitare tale servizio occorre un’autorizzazione comunale di esercizio. L’art. 85 del codice della strada, infatti, prevede che “La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio”.

Secondo il TAR, dunque, poiché il servizio svolto a mezzo di velocipede rientra tra le forme di servizio pubblico di trasporto non di linea, lo stesso è assoggettato alle regole previste dalla Legge quadro, L. 21/1992. Di conseguenza, i servizi di NCC oltre a dover essere autorizzati, dovrà essere disciplinati in concreto da appositi regolamenti comunali.

La Legge quadro, infatti, assegna un ruolo importante ai comuni, chiamati a svolgere una funzione decisiva nel mercato dei servizi di TPL non di linea. In base all’art. 5 della L. 21/1990, i comuni sono chiamati a effettuare un pregnante e visibile intervento nella conformazione delle regole del settore a livello territoriale: adottano i regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea i quali, tra l’altro, fissano il numero e la tipologia dei veicoli “autorizzabili” nel territorio, i requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze, le modalità di svolgimento del servizio, i criteri per la determinazione delle tariffe ed esercitano le pertinenti funzioni amministrative.

Sebbene, dunque, i regolamenti comunali debbano muoversi nell’ambito della legge statale e della legge regionale, spesso sono proprio questi a contenere degli aspetti pratico-operativi che consentono di “allargare” o “restringere” le maglie imposte dalla normativa statale.

In tale ottica, il TAR ha precisato come “Il regolamento comunale appare, dunque, la sede deputata a disciplinare, nell’ambito territoriale di competenza, l’esercizio dell’attività di cui si discorre secondo le esigenze specifiche del luogo in cui viene a svolgersi, modulandone le modalità di esercizio anche al fine di contemperare l’interesse del singolo operatore economico con i preminenti interessi pubblici quale, in particolare, quello alla sicurezza della circolazione stradale”.

In base all’art. 7 del codice della strada, poi,  i comuni dispongono, altresì, del potere di regolamentazione della circolazione nei centri abitati.

E’ proprio in ragione delle norme che disciplinano le competenze e i poteri attribuiti ai comuni che il TAR ha respinto il ricorso: secondo il giudice, la norma del regolamento di Roma Capitale che vieta il servizio di NCC con velocipedi in alcune aree del centro, è stata “legittimamente adottata da Roma Capitale in ossequio alla richiamata normativa dettata in materia dal legislatore nazionale, volta ad assicurare una considerazione del servizio di cui si discorre che ne consenta a livello locale una disciplina razionale che tenga conto delle peculiarità dello specifico ambito comunale”.

Il Collegio ha infatti evidenziato che Roma Capitale, vietando nelle vie e piazze del centro storico di Roma l’attività di eco-taxi, ha inteso garantire “la tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, tanto più necessaria in ragione della peculiarità di tale area cittadina, caratterizzata da una viabilità suscettibile di inevitabile intralcio ad opera dei velocipedi”.

Nello stesso regolamento, precisa il Collegio, si legge che il divieto in contestazione è stato disposto proprio al fine di tutelare la sicurezza urbana e il decoro del patrimonio artistico, storico e monumentale della città ed è stato rivolto aree specifiche del centro storico, dove la conformazione delle strade, la viabilità e la presenza di luoghi di particolare valore storico e monumentale richiede tutele particolari e più ampie, anche in relazione all’assenza di posteggi e aree di sosta per lo stazionamento di tali veicoli.

Il divieto, infatti, attiene solo a determinare e peculiari aree della città, “nelle quali l’affluenza dei turisti e la presenza di beni d’inestimabile valore storico, artistico e culturale depongono in favore dell’adozione di azioni (come quella in contestazione) di prevenzione e di contrasto, idonee ad impedire un’ulteriore potenziale aggressione al bene della sicurezza urbana soprattutto in siti in cui il rispetto ed il decoro dei luoghi impone finanche una tutela rafforzata degli interessi e beni pubblici da salvaguardare”.

Di qui, dunque, la conclusione del Collegio, che ha ritenuto ragionevole il divieto censurato.

TAR Lazio, Roma, Sez. II, 27.6.2022, n. 8761