Energia: è possibile sostituire il combustibile fossile con il CSS?
Un’interessante pronuncia del TAR Umbria chiarisce che è possibile sostituire il combustibile di origine fossile con il CSS.
Nello specifico, il TAR Umbria precisa che per soddisfare il fabbisogno energetico degli impianti industriali, il combustibile di origine fossile può essere sostituito con il CSS, cioè con il combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, ecc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, purché non venga aumentata la capacità produttiva autorizzata.
Il caso specifico.
La vicenda giunta all’attenzione del TAR Umbria trae origine dal ricorso presentato da un comune che contrastava l’operato della Regione la quale, preso atto dell’intervenuta modifica non sostanziale dell’installazione autorizzata, relativa all’utilizzo di CSS in parziale sostituzione dei combustibili di origine fossile, aggiornava, con determina regionale, le condizioni e le prescrizioni dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) rilasciata in favore della società energivora.
Per il comune ricorrente, tale determina dirigenziale risultava viziata sotto plurimi aspetti: a) per indebita pretermissione della VIA; b) perché la modifica sarebbe sostanziale; c) perché la Regione non avrebbe valutato gli effetti cumulativi degli impianti; d) perché l’iter svolto dalla Regione avrebbe privato il sindaco dei suoi poteri di impartire prescrizione a tutela della salute ex art. 29 quater e 29 octies del d.lgs. 152/2006; d) perché la Regione non avrebbe esperito la valutazione d’incidenza.
La decisione.
Il TAR Umbria, nel rigettare in toto il ricorso, ha evidenziato che la società energivora aveva presentato la comunicazione di modifica non sostanziale dell’impianto sotto la vigenza del d.l. 31.5.2021 n. 77 (c.d. decreto Semplificazioni-bis), il quale all’art. 35 comma 3 richiama il parametro della capacità produttiva preesistente, quale presupposto dell’autorizzazione ad utilizzare il CSS.
Invero, l’art. 35 del d.l. 77/2021, al comma 3 prevede che “Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibili […] che non comportino un incremento della capacità autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale […] e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio”.
Su tali premesse, quindi, il collegio, rigettando tutte le doglianze avanzate dal ricorrente, ha ritenuto l’operato della Regione conforme alla normativa di settore vigente ratione temporis.
L’unica possibilità per il comune di contrastare la sostituzione del combustile di origine fossile con il CSS sarebbe quella di adottare ordinanze sindacali qualora sussistano documentati pericoli per la salute pubblica.
Il collegio, infatti, evidenzia che il sindaco ben potrà optare, qualora lo ritenga necessario, per l’esercizio dei propri poteri inibitori in materia di salute pubblica di cui agli artt. 216 e 217 del r.d. 27.7.1934, n. 1265, nonché quelli di igiene e sanità pubblica, ambientale e di incolumità e sicurezza ex artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000.
Le ultime novità normative.
Si segnala, per completezza espositiva, che il 17.1.2023 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale la Legge 13.1.2023, n. 6, di conversione del d.l. 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. All’art. 4-bis della legge 6/2023 viene specificato che per le attività soggette al rilascio della VIA e dell’AIA, fino al 31 marzo 2024, è possibile sostituire il combustibile naturale (metano) con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (CSS) con una procedura considerata come modifica non sostanziale. Per i combustibili alternativi si intendono quelli consentiti dall’Allegato 10, parte quinta del Testo Unico Ambientale (d.lgs. n. 152/2006). Il gestore dell’impianto può dunque procedere alla sostituzione del combustibile decorsi 30 giorni dalla comunicazione ed in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell’autorità competente rilasciato entro il medesimo termine. La deroga accordata ha validità per 6 mesi dalla comunicazione.
T.A.R. Umbria, Sez. I, 12.1.2023, n. 28