L’automatismo dell’esclusione delle offerte anomale: un’occasione per fare chiarezza

esclusione automaticaL’automatismo dell’esclusione delle offerte anomale: un’occasione per fare chiarezza

La recente sentenza del TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 1.04.2025, n. 6479, aiuta a misurare la portata dell’art. 54 del Codice dei contratti pubblici, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale nelle gare d’appalto sottosoglia.

Il caso esaminato dal giudice amministrativo consente di affrontare, con taglio sistematico, il delicato rapporto tra normativa “a regime”, disciplina emergenziale del Decreto Semplificazioni e autonomia delle stazioni appaltanti.

La vicenda in sintesi

La controversia ha riguardato una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di ristrutturazione di un immobile comunale, aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo. La società aggiudicataria aveva offerto un ribasso del 36,323%, ben al di sopra della soglia di anomalia calcolata al 25,26633%. Tuttavia, la stazione appaltante, dopo aver svolto la verifica di anomalia, ha ritenuto l’offerta congrua e affidabile e ha proceduto all’aggiudicazione.

La ricorrente, seconda in graduatoria con un ribasso del 25,23%, ha impugnato l’aggiudicazione, invocando la disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale, che, a suo dire, sarebbe obbligatoria ai sensi dell’art. 54, comma 1 D.Lgs. 36/2023. Sempre secondo la ricorrente, la norma del Codice avrebbe messo “a regime” la previgente disposizione emergenziale di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo D.L. 76/2020 e, in ogni caso, l’obbligo di esclusione automatica delle offerte anomale eterointegrerebbe il bando di gara che non lo dovesse prevedere esplicitamente.

L’interpretazione del TAR: nessun automatismo senza previsione espressa

Il TAR ha rigettato il ricorso, affermando in linea di principio che l’esclusione automatica delle offerte anomale non è automatica nel nuovo regime normativo, ma deve essere prevista dalla disciplina di gara. L’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023, infatti, stabilisce che “le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”, indicando una facoltà e non un obbligo. L’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, quindi, può essere legittimamente disposta dalla stazione appaltante solo se nella lex specialis è contenuta espressamente la clausola che contempla tale esclusione.

In altre parole, non opera più l’eterointegrazione automatica della disciplina di gara, come invece avveniva sotto la vigenza del c.d. Decreto Semplificazioni, che aveva introdotto una disciplina emergenziale a favore della massima celerità e dell’automatismo procedurale, ma comunque temporalmente limitata ai procedimenti il cui atto di avvio sia stato adottato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023.

Un segnale chiaro alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici)

La pronuncia in commento restituisce un principio chiaro e pratico: nell’attuale quadro normativo, l’esclusione automatica non può dirsi “incorporata” tout court nelle gare sottosoglia, anche quando vi siano più di cinque offerte ammesse. Essa va espressamente prevista, in deroga alla regola generale che impone la verifica puntuale delle offerte sospette di anomalia.

Si tratta, in fin dei conti, di una riattribuzione di responsabilità valutativa alle stazioni appaltanti, che, proprio per questo, devono essere rigorose nella redazione dei documenti di gara: laddove si intenda adottare il filtro dell’esclusione automatica – per ragioni di rapidità o certezza procedurale – ciò deve risultare inequivocabilmente dalla lex specialis.

La decisione del TAR Lazio si inserisce in un filone interpretativo che guarda con favore alla certezza delle regole di gara e alla loro non surrogabilità da parte della norma di legge, quando questa rimette alla volontà dell’Amministrazione determinate scelte. In tal senso, costituisce un monito anche per gli operatori economici, che non possono sempre confidare in automatismi normativi laddove manchino clausole espresse nella disciplina di gara.

Con buona pace di chi sperava che l’art. 54 potesse essere letto come una riproduzione integrale del modello emergenziale del 2020, la sentenza afferma, al riguardo, che il Codice dei contratti pubblici valorizza la discrezionalità della stazione appaltante e la centralità della lex specialis: ciò che non è scritto, non vale.

TAR Lazio Roma, Sez. II bis, 1.04.2025, n. 6479

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