Termine essenziale, rinuncia tacita: importanti chiarimenti dalla Cassazione

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Termine essenziale, rinuncia tacita: importanti chiarimenti dalla Cassazione

Con l’ordinanza n. 20052 del 22 luglio 2024, la Seconda Sezione civile della Corte di cassazione torna a pronunciarsi su alcuni principi centrali in materia di contratti preliminari di compravendita, offrendo spunti rilevanti sia sul piano teorico che applicativo. In particolare, i giudici di legittimità si sono soffermati su tre profili giuridici di assoluto rilievo:

Il valore del termine essenziale per l’adempimento;

La possibilità di una rinuncia tacita da parte del creditore;

La funzione e il valore giuridico della causale riportata nei bonifici bancari.

La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 1457 c.c., il termine essenziale ha funzione risolutiva automatica, ma solo in presenza della volontà della parte interessata di avvalersene. Tale volontà può essere rinunciata anche tacitamente, per fatti concludenti, anche successivamente alla scadenza del termine. Non è dunque sufficiente il mero decorso del termine per determinare la risoluzione automatica del contratto, qualora le parti, con il loro comportamento, abbiano dimostrato di voler comunque dare esecuzione al contratto.

Nel caso giunto all’attenzione della Corte, i versamenti effettuati dalla promissaria acquirente dopo la scadenza del termine (inizialmente essenziale) e la mancata contestazione da parte della venditrice hanno indotto la Corte a riconoscere la rinuncia tacita al termine essenziale, configurando così una prosecuzione consensuale del rapporto contrattuale.

Un altro aspetto di rilievo affrontato nella decisione riguarda la possibilità di derogare alla clausola contrattuale che prevede la forma scritta ad substantiam per ogni modifica. La Corte ha affermato che anche tale vincolo può essere superato per fatti concludenti, qualora emerga con chiarezza la volontà delle parti di modificarlo o di non attenervisi, ad esempio attraverso comportamenti inequivocabili, come il pagamento e la ricezione di somme a titolo di “integrazione caparra confirmatoria” senza alcuna riserva o contestazione.

Particolarmente interessante è l’analisi della valenza della causale del bonifico. La Corte chiarisce che la dicitura indicata in un bonifico bancario – soprattutto se precisa, reiterata nel tempo e non contestata – può assumere valore indiziario rilevante, e concorrere alla ricostruzione della volontà negoziale delle parti. In questo caso, i bonifici riportavano la causale “integrazione caparra confirmatoria” in tre distinte occasioni, e nessuna contestazione è intervenuta dal beneficiario.

Pur non potendo equipararsi a una vera e propria confessione stragiudiziale (ai sensi dell’art. 2735 c.c.), la causale è considerata espressiva di un intento negoziale e deve essere valutata unitamente al comportamento delle parti e al contesto contrattuale complessivo.

La Corte ha ribadito che:

Il termine essenziale può essere oggetto di rinuncia anche tacita, purché la parte interessata tenga comportamenti incompatibili con l’intento di avvalersene;

Le parti possono tacitamente rinunciare alla forma scritta convenzionale prevista per modifiche contrattuali;

La causale di un bonifico, se redatta dall’ordinante e coerente nel tempo, può assumere valore indiziario della causa del pagamento, incidendo sulla qualificazione giuridica delle somme versate.

 

L’ordinanza n. 20052/2024 si inserisce in un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che valorizza la ricostruzione concreta della volontà delle parti attraverso comportamenti concludenti, segnando un limite all’automatismo della risoluzione per scadenza del termine e confermando l’elasticità del principio di forma scritta nei rapporti contrattuali, quando si tratta di elementi accessori come la caparra confirmatoria.

Cass. Civ. Sez. II, 22 luglio 2024, n. 20052

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