Esecuzione del servizio di mensa scolastica. Le disposizioni Covid-19 sopravvenute si applicano anche alle gare già indette?

Le disposizioni volte a prevenire il contagio da Covid-19 sopravvenute sull’esecuzione del servizio di mensa scolastica si applicano anche alle gare indette prima della loro adozione? Che tipo di effetto comportano sull’offerta presentata, sulla gara e sull’esecuzione del servizio? A darci una risposta è di recente intervenuto il TAR Lecce.

Il caso origina da una gara indetta da un comune nel giugno del 2020 per l’affidamento del servizio mensa scolastica, della durata di tre anni.

Nell’agosto del 2020, uno degli operatori economici partecipanti aveva chiesto la revoca del bando di gara, in quanto le disposizioni in esso contenute non risultavano in linea con le disposizioni impartite dal CTS e recepite dal Ministero della Pubblica Istruzione. In particolare, dall’analisi delle determinazioni assunte a livello ministeriale per prevenire il contagio da Covid-19, emergeva la necessità che la gara venisse adattata ai nuovi standard qualitativi di sicurezza e di benessere, con necessità di rivedere e modificare l’oggetto del contratto e le modalità di esecuzione della prestazione. A seguito del rifiuto espresso dalla PA di revoca del bando nel settembre 2020, l’operatore aveva proceduto a impugnare la determinazione in questione e, con successivi motivi aggiunti, ad impugnare l’aggiudicazione definitiva e tutti i relativi atti di gara.

Secondo il ricorrente, infatti, la P.A. avrebbe violato, tra l’altro, il principio di immodificabilità dell’oggetto dell’appalto e avrebbe agito in violazione del “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” del 26 giugno 2020, adottato dal Ministero dell’Istruzione e del conseguente Protocollo di Sicurezza sottoscritto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali. Il Documento, infatti, ha previsto che, in conseguenza dell’emergenza sanitaria, la somministrazione dei pasti debba avvenire in modalità “Lunch box” o “Pasto monoporzione”, oppure con la consegna del pasto in classe al banco di ogni singolo studente. Secondo il ricorrente, poi, la disciplina dettata dall’emergenza da Covid-19 avrebbe previsto l’adozione di misure volte a garantire il distanziamento sociale anche nel servizio di mensa scolastica, con l’effettuazione di turni, una sanificazione accurata e costante delle aule prima e dopo il pasto, nonché un centro cottura con caratteristiche strutturali in grado di consentire di lavorare in sicurezza.

Che le disposizioni in questione abbiano comportato una modifica della prestazione era evidente, secondo il ricorrente, anche alla luce della Delibera ANAC n. 598 dell’8.7.2020, che ha evidenziato che le misure anti-contagio incidono in maniera significante nei contratti, incidendo sui costi della sicurezza, sulle tempistiche e sulle modalità di esecuzione delle prestazioni, e sono suscettibili di modificare in maniera sostanziale l’oggetto del contratto.

In ordine alle modalità di esecuzione del servizio, infatti, il Capitolato di gara aveva previsto un servizio di multi porzione, per cui il gestore avrebbe dovuto provvedere all’allestimento dei tavoli nella sala mensa, alla distribuzione e ripartizione delle porzioni agli studenti mediante l’utilizzo di carelli termici, a sbucciare loro la frutta, alla pulizia della sala mensa, al ritiro dei contenitori, e alle forniture di tovaglie e tovaglioli a perdere.

L’offerta tecnica della ricorrente risultava pertanto in linea con le richieste del Capitolato ma non più in linea rispetto alle disposizioni anti-contagio sopravvenute.

Il TAR Lecce ha tuttavia rigettato il ricorso.

Secondo i Giudici, le disposizioni sopravvenute del CTS e del Ministero che implicano, in particolare, la somministrazione dei pasti in modalità “Lunch box” o “Pasto Monoporzione” non sarebbero applicabili alla procedura in questione perché bandita prima della loro adozione. Accanto a ciò, il Collegio ha precisato che le suddette disposizioni non troverebbero applicazione in quanto nel caso di specie sarebbero applicabili unicamente le disposizioni regionali pugliesi che prevedono la somministrazione dei pasti nel locale refettorio o in altri spazi con le modalità e le precauzioni indicate. Peraltro, lo stesso Documento per la pianificazione delle attività scolastiche del Ministero prevedeva che “anche per la refezione le singole realtà scolastiche dovranno identificare soluzioni organizzative ad hoc che consentano di assicurare il necessario distanziamento attraverso la gestione degli spazi (refettorio o altri locali idonei), dei tempi (turnazioni), e in misura residuale attraverso la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe”: la fornitura del pasto in lunch box per il consumo in classe sarebbe pertanto solo una misura eventuale e non un obbligo. Nell’ambito della gara in questione, inoltre, la stessa ASL aveva chiarito che, dal punto di vista igienico-sanitario, il servizio di monoporzione comporta una maggiore manipolazione dei pasti e un aumento del contatto con superfici contaminate, per cui – se non espressamente previsto – la modalità di somministrazione dei pasti può ben essere condotta in maniera tradizionale.

Infine, precisa il Collegio, la Stazione appaltante aveva integrato e riapprovato il Capitolato speciale d’appalto prevedendo che l’impresa aggiudicataria dovesse attenersi a tutte le norme e le disposizioni di sicurezza emanate e adottate dalle amministrazioni competenti. Tale integrazione, pertanto, era sufficiente “a superare, nella sostanza, la lamentata sopravvenuta inattualità del disciplina di gara”.

TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 5.5.2020, n. 714