FAQ Ricalcolo buoni postali

I soggetti che siano in possesso di buoni fruttiferi postali emessi da Poste Italiane, appartenenti alle serie Q, R, S, emessi tra il 1986 e il 1997, e quelli della serie AF, CE, AA1, AA2, AA3, emessi nei primi anni 2000, e che riportino sul buono due distinti timbri, uno nella parte anteriore e uno in quella posteriore, hanno diritto, attraverso il ricalcolo, al rimborso secondo i tassi d’interesse da applicare dal ventunesimo al trentesimo anno come quelli riportati sul retro dei buoni, secondo l’originario e più favorevole regolamento pattizio (clicca qui per saperne di più).

Per rendere più semplice la comprensione della campagna legale, abbiamo predisposto le FAQ (risposte alle domande più frequenti).

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  • Per quali buoni si può richiedere il rimborso/ricalcolo?

Buoni della serie Q, R, S, in taluni casi O, emessi tra il 1986 e il 1997, nonché della serie AF, CE, AA1, AA2, AA3 emessi nei primi anni 2000.

  • I buoni fruttiferi postali possono cadere in prescrizione?

I buoni fruttiferi postali rappresentati da documenti cartacei nominativi si prescrivono a favore dell’Emittente trascorsi 10 anni dalla scadenza del titolo. La prescrizione del titolo fa decadere il diritto al rimborso sia del capitale investito che degli interessi maturati.

Si tenga presente che, in base alla normativa sui depositi dormienti, trascorsi 10 anni dalla data di scadenza, l’importo dovuto ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 è versato al Fondo istituito presso il MEF (L. 27 ottobre 2008, n. 166). 

  • Se ho già incassato un buono fruttifero postale, sono ancora in tempo per verificare se ho diritto al rimborso/ricalcolo?

Si certo si è ancora in tempo per contestare i maggiori rendimenti a Poste. Il termine di prescrizione è di 10 anni dalla data in cui il buono è stato incassato. Ovviamente è necessario visionare la copia fronte/retro del buono per comprendere se la somma che le è stata liquidata è corretta. 

  • Se ho incassato un buono negli anni scorsi ma non ho conservato nulla, come posso richiedere la copia del buono?

Se non si è conservato la copia del buono l’importante è aver segnato alcuni dati quali: il numero del buono, l’anno di emissione e l’importo. In questo modo può recarsi all’ufficio postale e richiedere copia dei buoni. Allo sportello le faranno compilare il Modulo denominato “Richiesta copia di estratto conto deposito titoli, titoli emessi/pagati e disposizioni di movimentazione rapporti” che consente di avere la copia dei titoli postali che sono stati pagati al beneficiario o agli intestatari/cointestatari. Il costo per il servizio è di 10 euro per fotocopia.

  •  Se ho smarrito un buono fruttifero postale è possibile richiederne il duplicato?

Si è possibile richiedere il duplicato di buoni fruttiferi postali smarriti/sottratti/distrutti previo espletamento della procedura di ammortamento. La duplicazione può essere richiesta presso qualunque ufficio postale mediante compilazione e sottoscrizione della denuncia di perdita (Mod. W136355) sulla quale devono essere indicati gli estremi necessari per l’identificazione del buono e, sommariamente, le circostanze dell’evento nonché, in caso di smarrimento/sottrazione, gli estremi della denuncia presentata agli Organi di Pubblica Sicurezza.

La richiesta deve essere fatta dall’intestatario o da un suo procuratore (da tutti gli intestatari in caso di buoni cointestati con o senza la clausola “pari facoltà di rimborso”), nel caso di un intestatario minore di età dai genitori in qualità di esercenti la patria potestà, da tutti gli eredi in caso di titoli caduti in successione. Secondo la normativa vigente, l’ufficio postale provvede a affiggere nei propri locali aperti al pubblico un “avviso/diffida” per 30 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale inferiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire) o 90 giorni consecutivi nel caso di buoni dal valore nominale uguale o superiore a 516,46 euro (1.000.000 di lire). Trascorso tale periodo è possibile il rilascio del duplicato. La duplicazione del buono cartaceo comporta il pagamento di 1,55 euro indipendentemente dal valore nominale dello stesso.

  • Per la liquidazione del buono Poste mi chiede di firmare un modulo “a conferma e benestare del rimborso”, se lo firmo rinuncio alla possibilità da fare delle contestazioni sulla somma che mi hanno dato e chiedere il rimborso/ricalcolo?

Nonostante la sottoscrizione del benestare, vi è la possibilità di effettuare comunque delle contestazioni sulla somma liquidata se non ritenuta corretta. Non si tratta di una dichiarazione liberatorianei confronti di Poste, perché chi la sottoscrive: a) non ha piena consapevolezza della somma a cui rinuncia; b) non esprime alcuna volontà di rinunciare all’esercizio di un diritto ma, al contrario, si limita a dare atto del pagamento ricevuto.

  • Mi sono rivolto ad un’associazione di consumatori ma la richiesta è stata respinta. Cosa posso fare adesso?

Dovrebbe richiedere informazioni direttamente all’associazione a cui si è rivolta. Purtroppo se la domanda è stata respinta si può valutare la proposizione dell’appello (se si era in precedenza rivolta al Tribunale o al Giudice di Pace) oppure ricorrere in Tribunale (se in precedenza si era rivolta all’ABF).

  • Da cosa dipende l’importo del rimborso?

Da vari fattori quali il capitale investito, la serie del buono, dal momento in cui si è ritirato il capitale, dai tassi indicati sui timbri.

  • La cifra riscossa è soggetta a ritenute e imposte?

Si. Ci sono ritenute fiscali per i buoni emessi dal 21 settembre 1986. Vi sono imposte di bollo per ogni anno, introdotte nel 2012, (valida solo per i buoni con un valore di rimborso di oltre 5.000,00 €). Inoltre il DM 13/06/1986 per tutti i buoni emessi dopo il 13 giugno 1986 ha esteso i tassi di interessi meno favorevoli delle serie precedenti.

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