Farmaci di Fascia “A”

Una impresa farmaceutica ha ottenuto l’annullamento dell’atto con cui AIFA aveva negato la fascia “A” alla confezione da 6 compresse di un farmaco, già a regime di integrale rimborsabilità, ma in confezione da 3.

I giudici hanno accolto il ricorso solo per un vizio di manifesta contraddittorietà rispetto a casi analoghi in cui AIFA, invece, aveva concesso la classe”A” a altri farmaci in confezione sia da 3 sia da 6, con conseguente violazione del principio di non discriminazione.

A fronte di tale pronuncia demolitoria, l’impresa ha poi agito anche per il risarcimento del danno e ciò nella forma della perdita del c.d. extra guadagno.

I giudici, però, hanno precisato che, in questo particolare settore, non v’è libera concorrenza, ma si tratta di un ambito in cui le imprese si avvantaggiano di un peculiare regime economico, derivante di un intervento dello Stato a tutela di alcune specifiche esigenze terapeutiche.

Pertanto, un danno patrimoniale  non consegue in automatico all’illegittimità degli atti dell’AIFA, ma può essere riconosciuto alle imprese farmaceutiche solo se gli stessi abbiano comportato un pregiudizio agli utenti del SSN.

Nella specie, come visto, l’atto dell’AIFA è stato annullato solo per ragioni formali legate alla tutela del principio di non discriminazione, mentre è rimasto indiscusso il merito del giudizio della Commissione Tecnico Scientifica sulla non essenzialità della gratuità, anche, della confezione da 6.

Dunque, non avendo gli utenti finali subito danni dalla prima decisione dell’AIFA, nessun ristoro è stato riconosciuto alla ditta per il periodo intercorrente fra la sua adozione e il suo annullamento giurisdizionale.

(Consiglio di Stato, sez. III, 30/11/17 n. 5624)