Finanziamenti “POR FESR” e informativa antimafia interdittiva
Il raggiungimento dell’obiettivo di un progetto finanziato con fondi POR FESR costituisce un’utilità ai sensi del Codice antimafia e consente l’erogazione del contributo anche a un partecipante colpito da informativa antimafia interdittiva.
Lo ha precisato di recente il TAR di Napoli in un caso in cui la Regione Campania, nel liquidare il finanziamento POR FESR 2007/2013 Settore Ricerca Scientifica, concesso per la realizzazione di un progetto nell’ambito del “Bando per la realizzazione della rete delle biotecnologie in Campania”, aveva disposto la decurtazione dell’importo relativo alla quota di contributo spettante alla una delle Società partecipanti all’Associazione Temporanea di Scopo, in ragione di una sopravvenuta informativa antimafia interdittiva.
La documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dell’intervento agevolato presentata dall’ATS aveva superato positivamente il vaglio degli organi di controllo, ma dopo la favorevole conclusione e rendicontazione delle attività del Progetto, la Società ricorrente era stata colpita da una informativa antimafia interdittiva per presunti tentativi di infiltrazione mafiosa.
Il TAR Campania ha accolto il ricorso, ritenendo che la Regione Campania, nel decurtare la quota spettante alla Società ricorrente avesse omesso di considerare che l’art. 94, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, prevede che nel recesso dai contratti con i soggetti colpiti da informativa antimafia debba essere fatto salvo il valore delle opere già eseguite e delle spese sostenute “nei limiti delle utilità conseguite”.
Il TAR, infatti, ha rinvenuto nella documentazione prodotta elementi a sostegno di un riconoscimento, da parte della Regione Campania, dell’utilità conseguita grazie alla realizzazione dell’obiettivo del progetto finanziato con i fondi POR FESR 2007/2013 e, dunque, ritenuto che fosse da rimborsare anche la quota di spese sostenute dalla Società colpita da interdittiva.