Fornitura con base d’asta eccessivamente ridotta: la gara può essere annullata
Il potere discrezionale delle stazioni appaltanti di definire l’importo a base d’asta non è libero o assoluto, bensì sindacabile attraverso il parametro della logicità e ragionevolezza nella misura in cui non viene contestualizzato o filtrato attraverso una corretta analisi di mercato ed una attenta valutazione dei prezzi.
Lo ha chiarito il TAR Reggio Calabria in una sentenza relativa a una fornitura di latte per un ospedale in cui ha, innanzitutto, ritenuto dotato di legittimazione ad impugnare il bando anche l’operatore economico che non abbia proposto la domanda di partecipazione alla gara, nell’ipotesi in cui l’offerta sarebbe stata ineludibilmente esclusa perché caratterizzata da un prezzo superiore all’importo determinato dall’Amministrazione.
Nel merito, il TAR ha affermato che le ipotesi in cui anche all’appalto “a titolo gratuito” sia riconosciuta un’utilità economica in senso lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria possono valere solo nell’ambito delle commesse di servizi o di lavori, ma mai per le forniture.
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto che il prezzo posto a base d’asta fosse macroscopicamente incongruo ed irragionevole al punto di costringere i concorrenti a offrire il proprio prodotto sotto costo, determinando un ostacolo alla partecipazione alla gara di natura oggettiva tale da determinarne l’annullamento.