L’idoneità della fattura elettronica nei decreti ingiuntivi

L’idoneità della fattura elettronica nei decreti ingiuntivi è un tema di cui vale la pena discutere. La domanda di ingiunzione è ammissibile, ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. nonché degli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972, qualora il ricorrente fornisca prova scritta dell’esistenza del diritto di credito.

L’idoneità della fattura elettronica, nel novero delle prove scritte ex art. 634 c.p.c. ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, è oggetto di differenti orientamenti e decisioni da parte dei Giudici italiani.

Il requisito della prova scritta, per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale e da lavoratori autonomi (come disciplinato dal co. 2 dell’art. 634 c.p.c.), prima dell’introduzione della fatturazione elettronica, si riteneva soddisfatto tramite il deposito degli estratti delle scritture contabili.

Con l’introduzione della fatturazione elettronica si è ritenuto che le stesse fatture siano, ipso iure, titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo superando, per l’effetto, l’obbligo di deposito dei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

In tal senso si è espressa l’Agenzia delle Entrate che, con Provvedimento n. 89757/2018 del 30 aprile 2018, ha precisato:

  • la fattura elettronica è un file in formato XML (n.d.r. eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento;
  • nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI (sistema di Interscambio) effettua un controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4, cd. ricevuta di scarto.

Tale provvedimento è fondato sulla natura del Sistema di Interscambio (SdI), il quale genera quindi documenti informatici autentici ed immodificabili, che non sono semplici “copie informatiche di documenti informatici” bensì “duplicati informatici”, assolutamente indistinguibili dai loro originali (art. 1, comma 1, lettera l), quinquies del D.Lgs. n.82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” CAD.)

È proprio in ragione di tanto che i soggetti obbligati ad emettere, in via esclusiva, le fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio, sarebbero esonerati dall’obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt. 23 e 25 D.P.R. 633/1972.

Ne deriva che, per tali soggetti, verrebbe meno non solo l’obbligo di tenere i predetti registri, ma anche gli obblighi previsti dall’art. 634 comma 2, c.p.c., ai fini dell’ottenimento del decreto ingiuntivo.

In tal senso si sono espressi, in particolare, il Tribunale di Padova (8 agosto 2019) ed il Tribunale di Verona (19 novembre 2019) i quali hanno emesso i relativi decreti di ingiunzione ritenendo soddisfatto il requisito della prova scritta tramite l’allegazione, al ricorso, della sola fattura elettronica.

In senso contrario, il Tribunale di Vicenza, con provvedimento del 25 ottobre 2019 (con il quale il Giudicante ha richiesto l’integrazione dei documenti già prodotti ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo), ha affermato che la presentazione dell’estratto delle scritture contabili permetterebbe il controllo della regolare tenuta di tali scritture, verifica che non può essere effettuata a partire dalla sola fatturazione elettronica.

Il Sistema di Interscambio, afferma il Giudicante, garantisce infatti solo l’autenticità delle fatture e non la regolare tenuta delle scritture contabili.

Si auspica, in conclusione, che vi sia un’adesione uniforme e diffusa nei vari Tribunali circa l’idoneità della fattura elettronica ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, poiché il valore dei “duplicati informatici” delle fatture, provenienti da un “terzo qualificato”, quale l’Agenzia delle Entrate, soddisfano i requisiti previsti per la prova scritta ai sensi dell’art. 634 co. 2 c.p.c..

Provvedimento 30042018 fatturazione elettronica_Provvedimento_30042018

(Trib., Verona, 19.11.2019, n. 10221_2019)

(Trib., Vicenza, 25.10.2019, n. 6722_2019)