Colonnine di ricarica auto elettriche nelle stazioni di servizio di carburante: i Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione, ma non a tappeto

Colonnine di ricarica auto elettriche nelle stazioni di servizio di carburante: i Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione, ma non a tappetoLa sfida della mobilità sostenibile passa anche per una progressiva diffusione dei veicoli elettrici e per la crescita di colonnine di ricarica auto elettriche. I Comuni possono imporre l’obbligo di istallazione nelle stazioni di servizio di carburante?

Il Regolamento per la Qualità dell’Aria adottato dal Comune di Milano impone una diffusa e generalizzata installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche.

Proprio tale aspetto è stato di recente affrontato dal TAR Lombardia che, con la sentenza n. 2857/2021 ha annullato il Regolamento nella parte in cui obbligava ogni stazione di servizio di carburante della zona a installare anche le colonnine di ricarica per auto elettriche.

Il Regolamento in questione, infatti, imponeva, nel caso di realizzazione di nuove stazioni di servizio di carburante e di ristrutturazione totale degli impianti esistenti, “di installare infrastrutture di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce, superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW”.

Per le stazioni di servizio di carburante già esistenti, invece, imponeva la dotazione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche il cui progetto deve essere presentato entro il 1 gennaio 2022, e da realizzarsi entro 12 mesi dalla presentazione, in linea con le specifiche contenute nel Disciplinare per le strutture di ricarica per auto elettriche del Comune di Milano.

Alcuni titolari di stazioni di servizio di carburante nel territorio del Comune di Milano e le associazioni di categoria hanno impugnato il Regolamento, censurando l’erroneità e la sproporzione delle relative previsioni ritenute troppo gravose sia in termini economici che con riferimento ai tempi per ottemperare all’obbligo, oltre che essere errate perché non tengono conto delle effettive dimensioni del mercato nazionale dei veicoli elettrici, essendo peraltro indimostrato l’impatto di tale misura sulla riduzione delle emissioni.

Accanto a ciò, hanno poi lamentato la violazione della fase di consultazione con gli stakeholders e le associazioni di categoria del progetto di piano, che sarebbe stata omessa dal Comune nella fase antecedente la pubblicazione, oltre ad una più generale incompetenza del Comune nell’adozione di imposizioni come quelle in esame.

Prima di affrontare le censure promosse, il TAR ricostruisce il campo genetico del Regolamento.

La normativa impugnata, infatti, si colloca nel più ampio contesto dell’intervento sistematico di cui al Piano Aria e Clima (PAC) del Comune di Milano (delibera n. 79 del 21.12.2020), che mira ad incidere su una serie di fattori ben individuati ritenuti responsabili del persistente superamento dei limiti massimi di concentrazione degli inquinanti atmosferici. Lo scopo di tali atti, riconosciuto anche dai giudici, è quello di ottemperare ai vincoli nazionali e sovranazionali, migliorando l’ambiente cittadino e contrastando il cd. “inquinamento atmosferico di prossimità”, profondamente incidente sulla vivibilità del territorio da parte dei residenti.

Tra i mezzi individuati dal Comune di Milano per far fronte alla problematica vi sono una serie di misure volte a favorire il cd. “passaggio all’elettrico”, incidendo così sull’inquinamento generato dal traffico veicolare.

Possono i comuni imporre l’obbligo di installazione di colonnine di ricarica per auto elettriche?

Passando poi all’analisi delle singole censure, il TAR ha in primo luogo riconosciuto la possibilità per il Comune di poter prescrivere degli oneri come quelli in esame. Più precisamente, l’art. 50, comma 7-ter del TUEL, modificato nel 2017, prevede che i comuni possono adottare regolamenti per fronteggiare a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana”, non solo in situazioni di urgente necessità di intervento, ma anche nel caso in cui le problematiche necessitino “una gestione “strutturale” di lungo periodo”.

Alla base dell’esercizio di tale potere regolamentare, secondo i giudici, deve comunque esserci la necessità di gestire una situazione di disagio, di degrado o di scarsa vivibilità di rilievo locale, correlata al territorio di riferimento ed alla popolazione ivi stabilita.

Il Regolamento adottato dal Comune di Milano, dunque, si colloca nell’ambito di una serie di interventi volti a contenere l’inquinamento ambientale del territorio del comune, segnalato anche da alcune procedure di infrazione europea, e per cui le misure temporanee adottate sino ad ora con mere ordinanze sindacali non si sono rivelate sufficienti.

Tale situazione, in definitiva, ad avviso del Collegio, è riconducibile ad una situazione di degrado ambientale di cui all’art. 50, commi 5 e 7-ter d.lgs. 267/2000, per cui il Comune può, o meglio, deve intervenire.

È con riferimento al contenuto del Regolamento in esame che i giudici hanno invece accolto il ricorso.

Secondo il TAR, il Comune di Milano avrebbe imposto “un obbligo generalizzato, gravante su tutti i gestori di impianti di distribuzione ed a prescindere da qualsivoglia altro elemento oggettivo di selezione (ubicazione, dimensioni, volume di carburante erogato, superamento limiti normativi di inquinanti)”.

Rispetto alla normativa regionale, infatti, il Regolamento comunale avrebbe esteso ingiustificatamente il novero di soggetti tenuto all’istallazione delle colonnine di ricarica elettrica, con il risultato di “far ricadere sulla sola categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti ed a prescindere dalla capacità economica del singolo, gran parte degli oneri (non solo economici, ma anche amministrativi e progettuali), della sostanziale transizione all’elettrico, sul piano infrastrutturale, del Comune di Milano”.

Di interesse sono senza dubbio le considerazioni che il TAR svolge in merito al fenomeno delle auto elettriche e dei relativi dispositivi di ricarica, che potrebbero trovare spazio anche in vicende analoghe.

Secondo i Giudici, infatti, le esigenze effettive dell’utenza non sono ancora univocamente rivolte verso il mercato dei veicoli elettrici: sebbene infatti, “la diffusione delle auto elettriche – a Milano come a livello nazionale – stia progressivamente aumentando e sia altresì innegabile che “il fenomeno della mobilità elettrica […] sia in crescita e che i numeri attuali siano destinati ad aumentare decisamente nel giro di pochi anni” è altresì non revocabile in dubbio che i veicoli elettrici rappresentano ancora una piccola parte del circolante”.

Nonostante il TAR riconosca come l’incremento numerico delle colonnine di ricarica per auto elettriche costituisca, per il futuro, “il passaggio obbligato” per incentivare l’abbandono dei veicoli inquinanti, ritiene comunque l’azione posta in essere dal Comune di Milano non condivisibile, perché priva di gradualità nell’adozione di obblighi, nonché priva di un adeguato supporto istruttorio e motivazionale.

In definitiva, il TAR suggerisce che per l’istallazione delle colonnine di ricarica per auto elettriche si debba tener conto della loro ubicazione, quantità e distribuzione sul territorio, oltre ad essere valutata con riferimento a diversi fattori, come ad esempio la densità abitativa e/o veicolare, la tipologia di strada, le esigenze di circolazione e, dunque, in definitiva, avuto conto delle effettive esigenze della popolazione.

(TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21.12.2021, n. 2857)