Il giudizio di anomalia dell’offerta ex art. 97 Codice appalti: l’obiettivo è verificare la serietà dell’offerta.

Il sub procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta non assolve allo sopo di “far quadrare i conti” bensì a quello di verificare la serietà dell’offerta formulata dal concorrente in sede di partecipazione.

E’ quanto stabilito dal Giudice amministrativo in una recente pronuncia concernente l’aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi.

Sono numerosi i profili controversi relativi al tema della valutazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., specie allorquando la procedura ad evidenza pubblica prevede il criterio di scelta dell’operatore secondo il prezzo più basso.

Nel caso esaminato dal Giudice amministrativo, un’operatore ha impugnato la determinazione con la quale l’Amministrazione, all’esito dell’iter istruttorio di verifica dell’anomalia dell’offerta, ha disposto l’esclusione del concorrente per aver sostanzialmente proceduto ad una rideterminazione del piano economico – finanziario dell’appalto di igiene urbana.

Il Tribunale salentino, quindi, acclarando il corretto operato svolto dall’Ente civico, ha richiamato il pacifico principio secondo il quale “il G.A. può sindacare le valutazioni dell’Amministrazione solo sotto il profilo della logicità, ragionevolezza e adeguatezza dell’istruttoria, senza poter tuttavia procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell’offerta e delle singole voci, perché ciò rappresenta un’inammissibile invasione della sfera propria dell’Amministrazione“.

Sulle possibili variazioni che l’operatore può apportare in sede di contraddittorio procedimentale, il Giudice amministrativo ha specificato che il giudizio di anomalia postula un apprezzamento globale circa l’affidabilità dell’offerta nel complesso; pertanto, è consentito all’operatore di apportare solo ed esclusivamente delle compensazioni tra sottostime e sovrastime limitatamente ad alcune voci dell’offerta economica stante il principio generale di immodificabilità dell’offerta.

In altre parole, secondo il TAR, il principio che governa l’iter di verifica dell’anomalia dell’offerta può così sintetizzarsi “… tale operazione non deve essere tale da determinare una modifica strutturale dell’originaria offerta economica, sì da alterarne l’originario equilibrio, diversamente verificandosi una violazione della par condicio competitorum, posto che il concorrente ammesso a giustificazioni si gioverebbe di una sostanziale modifica dell’originario piano economico-finanziario, al di fuori di qualsivoglia confronto competitivo con le altre imprese partecipanti alla gara“.

Ad ulteriore conferma del principio innanzi espresso si ritiene che “il sub procedimento di verifica dell’anomalia non ha quale obiettivo la riparametrazione dell’offerta alla luce delle sollecitazioni provenienti dalla stazione appaltante, ma quello di verificare la serietà dell’offerta già formulata, pena la palese violazione del principio della par condicio tra i concorrenti“.

I presupposti che il TAR ritiene validamente applicabili nella fase di verifica della congruità possono così sintetizzarsi:

  1. vige il principio di immodificabilità dell’offerta;
  2. la modifica delle singole voci è ammissibile solo per sopravvenienze di fatto o normative;
  3. non è consentito operare al solo scopo di “far quadrare i conti“.

(TAR Puglia Lecce Sez. II, 4.5.2020, n. 494)