Il termine per la comprova dei requisiti non è perentorio
Il TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 11/5/2018, n. 157, ha recentemente avuto modo di pronunciarsi sulla natura ordinatoria dei termini per la comprova dei requisiti di partecipazione.
Nel caso in esame, la ditta ricorrente lamentava la mancata esclusione di un’altra concorrente, contestando la tardività con cui quest’ultima aveva presentato i documenti a comprova dei requisiti di partecipazione.
Rilevato che l’art. 86 del d.lgs. 50/2016, contrariamente al previgente art. 48 del d.lgs. 163/2006, non prevede alcun termine per la comprova dei requisiti, il TAR ha quindi ritenuto legittimo l’operato della stazione appaltante che, nonostante il decorso del termine assegnato al concorrente per la produzione documentale, ha comunque accettato “tardiva” comprova dei requisiti.
Infatti, in assenza di norme che fissino un termine perentorio per assolvere a tale adempimento, l’eventuale violazione di quello fissato dalla stazione appaltante, avente natura solo ordinatoria, non può condurre all’esclusione.