Il trasporto di pazienti in ambulanza non “di emergenza” e le regole dei contratti pubblici
La possibilità di affidare in convenzione diretta alle organizzazioni di volontariato i (soli) servizi di trasporto sanitario di “emergenza e urgenza” è stata da ultimo sancita espressamente, a livello nazionale, dal Codice del Terzo settore (art. 57, d.lgs. n. 117/2017). Ciononostante, i servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza “ordinari” restano assoggettati al sistema dell’evidenza pubblica.
Lo ha affermato di recente il Consiglio di Stato, richiamando il 28° considerando della direttiva n. 2014/24/UE, che distingue i “servizi di emergenza” effettuati da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro dai servizi di “trasporto dei pazienti in ambulanza” che non dovrebbero sottrarsi alla direttiva, ma essere soggetti al regime speciale previsto per i servizi sociali e altri servizi specifici (in particolare, i servizi di ambulanza rientrano tra i servizi sanitari).
Di conseguenza, l’area dell’affidamento diretto è limitata ai soli servizi di trasporto in ambulanza che possano definirsi di “emergenza”.
Nella stessa pronuncia, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea la questione pregiudiziale interpretativa circa la compatibilità con il diritto europeo della normativa regionale veneta, passibile di un’interpretazione per cui sarebbe imposto per il trasporto sanitario c.d. ordinario il convenzionamento diretto, relegando all’impossibilità di esso il ricorso all’evidenza pubblica.
Consiglio di Stato, Sez. III, 18/10/2018, n. 5968