La mancata partecipazione del giovane professionista “progettista” in RTP
Con lettera di invito veniva indetta una procedura di confronto concorrenziale per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la direzione dei lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale dei reparti di degenza di un centro per servizi alla persona, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
A seguito dell’esame delle offerte pervenute, ed espletata procedura di verifica dell’anomalia, la S.A. aggiudicava in via definitiva la gara ad un RTP.
La seconda classificata adiva il TAR lamentando la mancata partecipazione di giovani professionisti all’attività di progettazione del RTP aggiudicatario.
In particolare, nell’offerta presentata dal RTP, la partecipazione dei giovani professionisti risultava illegittimamente ristretta all’attività di direzione lavori, e nello specifico al ruolo di ispettori di cantiere, con esclusione di ogni coinvolgimento nell’attività di progettazione.
Il Collegio accoglieva il ricorso, evidenziando che:
– l’art. 4 del D.M. 263/2016 stabilisce che “I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista”;
– nella sua offerta il RTP aggiudicatario effettivamente include i nominativi di quattro giovani professionisti coinvolti nella partecipazione al team di lavoro, ma nessuno degli indicati nominativi partecipa alla attività di progettazione, riservata a professionisti senior, a dispetto di quanto previsto dal succitato art. 4.
Conclude, pertanto, il Collegio che “l’offerta tecnica dell’aggiudicataria non ha rispettato il requisito richiesto dall’art. 4 della norma regolamentare e dunque doveva essere esclusa, tanto più che la legge di gara non consentiva per l’offerta tecnica la possibilità del soccorso istruttorio”.