LA PRIVACY NELL’OSPITALITÀ: registrazione dei dati personali per le imprese ricettive.

LA PRIVACY NELL’OSPITALITÀ: registrazione dei dati personali per le imprese ricettive.

 

L’articolo 109 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza[1] stabilisce che i gestori di strutture ricettive non possono dare alloggio a persone sfornite di documento di riconoscimento. Inoltre, i gestori sono obbligati a comunicare alle Questure, avvalendosi di mezzi informatici, telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate, secondo modalità stabilite con uno specifico decreto ministeriale[2].

Le categorie di dati per la registrazione sono: generalità ed estremi dei documenti di riconoscimento, data di arrivo e notti di pernottamento, relazioni di parentela. Si precisa che non è richiesto il consenso dell’interessato trattandosi di un trattamento effettuato in esecuzione ad un obbligo di legge.

All’atto dell’acquisizione delle generalità, va consegnata al cliente una corretta informativa sul trattamento, concisa, trasparente, intelligibile. Occorre informare il cliente che il conferimento dei dati è obbligatorio ed il trattamento non richiede il suo consenso, ed in caso di rifiuto a fornirli non potrà essere ospitato nella struttura ricettiva.

Tutti i dati acquisiti per tale finalità non possono essere conservati presso la struttura ricettiva, a meno che il cliente non fornisca specifica autorizzazione.

Il trattamento deve essere effettuato previa analisi dei rischi e implementazione delle misure ritenute idonee per limitare tali rischi. Non è necessaria né obbligatoria la designazione del responsabile della protezione dei dati (DPO – Data Protection Officer).

Non è altresì necessaria la valutazione di impatto preventiva (DPIA – Data Protection Impact Assessment) in quanto i trattamenti in oggetto non comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate.

In alcuni casi il trattamento deve essere inserito in un registro delle attività di trattamento (per le imprese con almeno 250 dipendenti).

[1] Approvato con RD 18 giugno 1931, n.773.

[2] Decreto del Ministero dell’Interno 7 gennaio 2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica

sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.