La proroga dei termini dei titoli edilizi in situazioni straordinarie

proroga dei termini dei titoli edilizi, ai tIl termine annuale di inizio lavori edilizi di cui all’art. 15 d.p.r. 380/2001, così come quello triennale per la loro conclusione, può essere legittimamente prorogato in ragione di fatti sopravvenuti, senza che ciò determini la decadenza del permesso di costruire.

Si tratta anche in questo caso  di un argomento di stretta attualità in considerazione degli effetti che l’epidemia di Covid 19 – Coronavirus sta provocando sulle attività del settore dell’edilizia.

In via generale l’art. 15 D.p.r. 380/2001 dispone che, successivamente al rilascio del permesso di costruire, i lavori assentiti debbano essere iniziati entro un anno e conclusi nei successivi tre.

Tali termini possono essere prorogati nel caso in cui si siano verificati fatti sopravvenuti che impediscano l’esecuzione dei lavori nei tempi prescritti.  A tale fine, prima della scadenza dei citati termini, deve essere presentata un’apposita istanza, ove rappresentare le ragioni e i presupposti che giustificano una tale proroga: rispetto a tale istanza, l’amministrazione deve rispondere con un provvedimento espresso di accoglimento o rigetto.

L’art. 15 è in tal senso assolutamente chiaro e perentorio nel prevedere la decadenza del titolo si verifichi automaticamente allo scadere dei citati termini, qualora non sia stata presentata prima una tale istanza.

La nozione di fatti sopravvenuti è sicuramente ampia: la giurisprudenza amministrativa ha identificato “i fatti sopravvenuti” idonei a giustificare una proroga dei termini, in quelle circostanze sopravvenute ed estranee alla volontà della parte, che abbiano reso obiettivamente impossibile avviare l’attività edificatoria. Pertanto rilevano ai fini dell’art. 15 del T.U. 380/01 non soltanto gli eventi materiale di forza maggiore ovvero il factum  principis (ordinanza di sospensione) ma anche il “comportamento del terzo che renda impossibile l’esecuzione dei lavori previsti in concessione” (Cons. Stato V 29.1.2003 n. 453; Tar Lazio II 24.11.2004 n. 13996; Tar Trentino-Alto Adige 11.6.2004 n. 220).

In questo contesto, anche un contenzioso giudiziario rileva come fatto idoneo a giustificare la proroga dei termini di cui all’art. 15 citato. La giurisprudenza ha avuto modo di specificare che un procedimento giurisdizionale può essere assimilato ai “fatti sopravvenuti” citati dall’art. 15, rientrando nell’ambito di un’ipotesi di forza maggiore: “In tale prospettiva, la natura forzosamente estranea alla sfera del controllo del titolare del titolo abilitativo a costruire fa ritenere che il termine per l’ultimazione delle opere sia senz’altro da considerarsi sospeso a far tempo dal primo provvedimento giurisdizionale” (TAR Lazio sez. II  7.6.2010 n. 15939)

L’epidemia di Covid-19 – Coronavirus e tutti i conseguenti atti normativi che limitano i contatti fra le persone e dunque le attività produttive possono anch’essi – e oggi più che mai –  essere  assimilabili a fatti  idonei a giustificare la proroga dei termini di cui all’art. 15 d.p.r. 380/2001: è di palese evidenza come tale situazione impedisca la regolare esecuzione dei lavori e dunque il rispetto dei termini di cui ai titoli edilizi.

E’ di questi giorni l’adozione da parte di Roma Capitale del provvedimento del 13.3.2020 prot. 39579 con il quale ha formalizzato che la sospensione dei lavori giustificata in ragione dei decreti adottati dal Governo per l’emergenza COVID-19  “costituisce fattispecie di proroga dei titoli edilizi da comunicare alle Direzione Tecniche Municipali in quanto “fatto sopravvenuto” (art. 15, comma 2 D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii) estraneo alla volontà del titolare del permesso di costruire o a qualsivoglia altro titoli edilizio”.

Dunque, Roma Capitale ha definito, con un proprio provvedimento, un’ipotesi specifica di fatto sopravvenuto rilevante ai fini del citato art. 15 co. 2, stabilendo che la sospensione dei lavori  in ragione dei  Decreti adottati dal Governo giustifichi la proroga dei  termini del titolo edilizio.

Addirittura Roma Capitale ci dice di più, andando a stabilire che la durata di tale proroga è “da intendersi accordata per il periodo di sospensione dei lavori disposta dal Committente e direttore dei Lavori (non prima del 9.03.2020), fino al giorno della cessata emergenza epidemiologica disposta dalle autorità competenti”.

Ciò che non dice molto chiaramente tale atto attiene alle modalità di richiesta della proroga: dalla lettura della nota, sembrerebbe sufficiente il deposito della sospensione lavori firmata da Committente e Direttore dei lavori: tuttavia, considerando il prevalente orientamento secondo cui, ai fini della proroga, è necessaria un’istanza specifica da presentare prima della scadenza dei termini, appare prudenziale accompagnare la comunicazione di sospensione dei lavori con un specifica ed esplicita istanza di proroga dei termini.