Le conseguenze della mancata pubblicazione dell’avviso di preinformazione
Il Codice dei contratti pubblici richiede alle stazioni appaltanti di rendere noto quali appalti hanno intenzione di bandire, pubblicando un avviso di preinformazione.
Quali sono le conseguenze del mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione dell’avviso di preinformazione sulla legittimità della procedura di gara?
La questione è stata affronta di recente dal Consiglio di Stato, che ha richiamato sul punto la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che ha chiarito che – a differenza che nel caso della mancata pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’UE – la violazione dell’obbligo di preinformazione non comporta l’annullamento della gara di appalto purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare (CGUE, Nona Sezione, causa C- 518/17 del 20/09/2018).
Ad esempio, infatti, le conseguenze della mancata pubblicazione saranno diverse a seconda che sia previsto di procedere ad un affidamento diretto o mediante gara. Nel primo caso, infatti, la mancanza dell’avviso può privare definitivamente l’operatore della possibilità di accedere alla commessa, nel secondo l’adozione di opportuni accorgimenti può elidere il vantaggio iniziale che dall’omissione potrebbe trarre il gestore uscente.
Nel caso di specie, relativo ad una gara per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale, l’omessa pubblicazione dell’avviso di preinformazione non ha in concreto impedito al consorzio ricorrente di partecipare alla gara. Inoltre, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il termine di presentazione delle offerte indicato dalla stazione appaltante fosse congruo ed adeguato alla complessità dell’appalto e che l’avvenuta presentazione di quattro offerte da parte di operatori interessati costituisse un indice sintomatico di tale congruità e, in generale, dell’inidoneità della contestata omissione ad impedire in concreto la partecipazione alla gara e la formulazione di un’offerta utile.