Le strade private soggette ad uso pubblico
Molte delle strade che vengono quotidianamente percorse dalla collettività risultano formalmente dei proprietari frontisti, non avendo la pubblica ’amministrazione proceduto alla loro formale acquisizione. Ciò nonostante l’amministrazione esercita su di esse le proprie potestà, prima fra tutte quella relativa alla disciplina del traffico della mobilità.
E’ questo il caso delle strade vicinali ad uso pubblico: caso piuttosto frequente e molto più diffuso di quello che si può immagine. Vi sono in tal senso molteplici quartieri in una città come Roma ove le strade sono astrattamente di proprietà dei privati frontisti, ma vengono tuttavia utilizzate dalla collettività, in ragione dell’uso pubblico che su di esse si è concretizzato.
E’ utile in senso ricordare come le strade vicinali sono quelle costituite per volontà dei proprietari dei terreni frontisti, mediante il conferimento di una porzione del proprio fondo per formare la sede stradale. Queste strade che, per l’appunto, nascono come private a servizio esclusivo dei proprietari frontisti, divengono soggette ad un uso pubblico, assumendo in tal senso la relativa destinazione, nel momento in cui divengono oggettivamente funzionali ad un pubblico interesse, quale, ad esempio, la circolazione del traffico urbano.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come una strada vicinale ad uso pubblico si caratterizza perché “a) consente il passaggio esercitato iure servitutis publicae da parte di una collettività indeterminata di persone in assenza di restrizioni all’accesso; b) è collegata con la viabilità generale; c) è (eventualmente) connotata da un uso pubblico protratto da tempo; d) è stata, o è, oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune e di installazioni, anche sotterranee, di infrastrutture di servizio (telefoniche, elettriche, fognarie, acquedottistiche) da parte di ente pubblico” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 8 giugno 2011, n. 3509). A ciò deve aggiungersi che “L’iscrizione della strada nell’elenco delle strade vicinali di uso pubblico costituisce presunzione “iuris tantum”, superabile con la prova contraria, che escluda l’esistenza di un diritto di uso o di godimento della strada da parte della collettività”(Cons. Stato, sez. V, 29.5.2017, n. 2531).
Una volta assunta la destinazione ad uso pubblico, i privati, originari proprietari delle stesse non possono più inibire ovvero limitare il transito e l’accesso a favore di soggetti terzi ed estranei.
Quanto agli obblighi ed oneri di manutenzione, essi spetterebbero al privato; tuttavia l’Ente locale può, comunque, concorrere pro quota