Linee Guida ANAC n. 2: aggiornamento e OEPV
Il 25 maggio 2018 sono state pubblicate in G.U. le nuove Linee Guida n. 2 in materia di Offerta Economicamente più Vantaggiosa, redatte dall’ANAC in seguito alle modifiche introdotte nel Codice dal decreto correttivo. L’atto è rivolto alle stazioni appaltanti, ma costituisce un valido indice di prassi anche per gli operatori economici.
Nei tratti più significativi, l’ANAC si è concentrata, fra l’altro, 1) sul criterio di aggiudicazione del minor prezzo, 2) su alcuni criteri di valutazione dell’offerta tecnica e 3) sui casi in cui non è possibile bandire una procedura con prezzo fisso.
Di seguito, dei passaggi centrali.
- L’ANAC ricorda che il criterio di aggiudicazoine dell’OEPV è la regola generale, mentre le stazioni appaltanti possono prescegliere quello del minor prezzo solo in alcuni tassativi casi previsti dal legislatore. Fra questi, vi sono le fattispecie di “forniture o servizi standardizzati” e di “forniture e servizi ad elevata ripetitività“.
Secondo l’Autorità, sono “standardizzati” quei servizi e quelle forniture o dotate di caratteristiche tecniche fisse e immutabili per tutto il mercato in conseguenza del loro ciclo produttivo o comunque dotate di specifiche fisse e immodificabili in quanto obbligate dalla normativa regolatoria. In entrambi i casi, dunque, le stazioni appaltanti, in caso di gara, non potrebbero che recepire dette caratteristiche, senza poterle modificare in funzione del fabbisogno.
Invece, sono a “elevata ripetititività” i servizi e le forniture abitualmente oggetto di approvvigionamento da parte dell’Amministrazione, giacché rispondenti a un bisogno ticipo e continuativo della stessa.
In tali casi, l’Autorità conferisce pregio alla deroga ammessa dal legislatore in favore del minor prezzo, perché la gestione della gara tramite un criterio complesso come quello dell’OEPV, quando la concorrenza sulla qualità non potrebbe che riflettere i predeterminati assetti di mercato, rappresenterebbe solo un onere procedurale e economico ingiustificato.
2) Quanto ai criteri di valutazione delle offerte, l’ANAC, anzitutto, precisa come, ormai, si sia molto alleggerito il divieto di commimstione fra requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione. Infatti, fra questi ultimi ben possono, oggi, essere previste condizioni premiali soggettive, quando le stesse siano in grado di esprimere comunque un livello di qualità tecnica. L’Autorità, però, ricorda che resta un limite non superabile: nei criteri di valutazione delle offerte non possono essere introdotti elmenti quantitativi (ammessi solo a titolo di requisito di partecipazione). Ciò premesso, l’ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti l’utilizzo di alcuni elementi ponderali, invitandole a prevedere punteggi migliiorativi in caso di CAM superiori ai limiti minimi, di soluzioni tecniche dotate di Innovatività, nonché per le ditte con rating di impresa e/o di legalità (quest’ultimo, tuttavia, richiedibile solo alle società con almeno due anni di vita e con un fatturato minimo di 2 milioni di Euro).
Infine, per quanto di interesse, l’ANAC ricorda che, con il Codice, le stazioni appaltanti possono anche scegliere di appiattire le loro valutazioni sul solo elemento Qualità, bandendo una gara a c.d. prezzo fisso. L’Autorità non fornisce esempi pratici di quando ciò sia possibile, ma chiarsce quando ciò non sia invece legittiimo, ovvero se, all’esito di un’indagine di marcato sull’oggetto di gara, risulti che, da impresa a impresa, mutino o i costi di manutenzione o i costi di smaltimento o le esternalità ambientali o sociali.