L’onere della prova tra teoria della regolarità causale e strumenti logico-processuali di corroboration e cumulative redundancy.

 

Il Tribunale ordinario di Bari, con una sentenza dello scorso ottobre, richiamando la teoria della regolarità causale e gli strumenti logico-processuali di corroboration e cumulative redundancy offre un interessante spunto per riflettere sull’onere della prova.

Il caso specifico oggetto di contenzioso dinnanzi al Tribunale di Bari riguardava una richiesta di risarcimento danni formulata dal proprietario di un immobile che, a suo parere, versava in pessimo stato di manutenzione per colpa imputabile all’ex coniuge che, nonostante avesse ricevuto l’immobile a titolo di casa familiare, l’aveva lasciata in totale stato di abbandono, impendendo altresì all’ex marito di riprenderne il possesso.

Si costituiva in giudizio l’ex moglie, la quale, deducendo l’insussistenza di qualsiasi sua colpa nella causazione dei danni subiti dall’immobile, dichiarava che nessun danno era a lei eziologicamente ricollegabile.

Nello specifico, l’ex moglie precisava che nell’accordo di separazione risultava che l’ex marito avesse assunto l’impegno di eseguire tutti i lavori di messa in sicurezza dell’immobile per assicurare alle figlie minori di vivere in un ambiente salubre. Tale impegno, tuttavia, non era stato correttamente onerato dall’ex coniuge e, pertanto, stante il gravoso inadempimento, l’ex moglie era stata costretta a trovare una diversa e provvisoria sistemazione abitativa per tutelare la salute propria e delle figlie minori.

Orbene, nell’indagine di eventuali responsabilità, il giudice istruttore, precisato che, oltre al collegamento subiettivo con l’agente, occorre accertare le conseguenze dannose che derivano dal fatto illecito/inadempimento, legate da un nesso di causalità giuridica all’azione umana, evidenziava come su ciascuna delle parti dovesse ricadere l’onere della prova, secondo la dicotomia fatti costitutivi (attore) e fatti impeditivi, modificativi, estintivi (convenuto).

Su tali premesse, il giudice istruttore individuava, nel caso di specie, i fatti costituiti e i fatti impeditivi/modificativi/estintivi, rispettivamente, nell’inadempimento dell’obbligo di custodia dell’ex moglie e nell’abbandono della causa avvenuto legittimamente stante le condizioni di insalubrità dell’immobile per inadempimento dell’ex marito all’obbligo di esecuzione dei lavori.

Così ricostruito l’impianto argomentativo, il giudice istruttore, al fine di verificare e accertare il raggiungimento o meno della prova, gravante su entrambe le parti, distingueva, da un lato, il compendio probatorio in ordine all’obbligo di custodia, gravante sull’ex moglie e, dall’altro, il compendio probatorio in ordine all’impedimento all’accesso nell’immobile, gravante sull’ex marito.

In disparte le risultanze istruttorie raggiunte nel caso in commento, la sentenza in esame costituisce un ottimo vademecum sui diversi strumenti probatori presenti nel nostro ordinamento.

Il giudice istruttore, infatti, nella ricostruzione del legame tra illecito ed evento dannoso, è ricorso:

  • alla teoria della regolarità causale, che è una tecnica di imputazione dei danni per cui non è sufficiente la relazione causale della c.d. “condicio sine qua non” per determinare una causalità̀ giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce l’evento causante, non appaiono del tutto inverosimili;
  • a strumenti logico-processuali di corroboration e cumulative redundancy, ossia avvaloramento di una tesi ed esclusione delle ipotesi alternative onde raggiungere il più elevato standard di probabilità logica.

(Trib. Bari, sez. I, sent.  20.10.2022, n.3825)