Mancanza di dati rimorchio in carta di circolazione: ostacolo allo sviluppo del mercato sui dispositivi di traino
L’Antitrust invita il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a prevedere l’obbligo di inserire nella carta di circolazione i dati relativi alla massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile.
La questione nasce da una segnalazione relativa ad ostacoli all’accesso presenti sul mercato dell’installazione e commercializzazione dei dispositivi di traino (ganci di traino e portamoto), ritenuta di rilievo dall’AGCM sulla scorta dei seguenti dati normativi:
- l’art. 63 del D.Lgs. n. 285/1992, prevede che ” (…) La solidità dell’attacco, le modalità del raino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione. […] Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento”;
- l’art. 219 del d.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), stabilisce che “il valore massimo ammissibile della massa rimorchiabile, nonché le modalità e le procedure per l’agganciamento dei rimorchi sono stabiliti nell’appendice III al presente titolo“;
- il D.M. dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, relativo ai documenti di immatricolazione veicoli, ha previsto che “il Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti e della navigazione, in sede di immatricolazione dei veicoli di cui all’articolo 2, rilascia una carta di circolazione […]. I dati di tutti i veicoli immatricolati sono registrati elettronicamente. Tali dati comprendono: a) tutti gli elementi obbligatori di cui al punto II.5 dell’allegato I […] b) altri dati non obbligatori elencati nell’allegato I (…) ove possibile”;
- nell’allegato I, punto VI, è previsto che la carta di circolazione possa riportare i dati relativi alla «(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: rimorchio (O.1) rimorchio frenato (Kg) (O.2) rimorchio non frenato (Kg)».
Il fatto che tali dati, essenziali per garantire la corretta applicazione dei dispositivi di traino e la conformità del veicolo alle norme del codice della strada, sfuggano alla previsione di obbligatorietà relativa all’inserimento nella carta di circolazione, implica naturalmente che gli stessi siano soggetti alla discrezionalità del produttore del veicolo, il quale in alcuni casi non li inserirebbe nella carta di circolazione.
Ai sensi dell’art. 236 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, infatti, ogni modifica riguardante la massa massima rimorchiabile è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta.
Dunque, in assenza di tali dati nella carta di circolazione, la possibilità di installare un dispositivo di traino è soggetta al rilascio di un nulla osta da parte del produttore del veicolo, il quale potrebbe essere incentivato a concederlo in maniera preferenziale alla propria rete di officine al fine di favorire l’installazione dei dispositivi di traino di propria produzione.
Ad avviso dell’Authority, ciò comporterebbe l’effetto di ostacolare l’operatività dei produttori e installatori di dispositivi di traino indipendenti, a detrimento dello sviluppo competitivo del relativo mercato.
Sulla base di tanto, l’AGCM invita il MIT a includere i dati relativi alla massa massima a rimorchio (ora riportati nella lettera “O” dell’allegato I del D.M. 14 febbraio 2000) tra i dati da riportare obbligatoriamente nella carta di circolazione.