Mancata sottoscrizione del programma di indagine da parte del geologo: può comportare l’esclusione dalla gara d’appalto?
La figura del geologo negli appalti pubblici pone una serie di questioni specifiche, con particolare riferimento alle gare per l’affidamento di indagini, studi e progettazione.
Una di tali questioni è stata di recente affrontata dal TAR Catania, che si è confrontato con la mancata sottoscrizione del programma delle indagini geognostiche e geotecniche e dei rilievi necessari alla redazione del progetto – regolarmente sottoscritto dalla società di ingegneria concorrente – anche dal geologo iscritto all’albo professionale, come richiesto dal bando di gara a pena di esclusione.
Il TAR Catania, pur richiamando l’orientamento giurisprudenziale in base al quale, ove il progetto rappresenti un elemento costitutivo dell’offerta tecnica, il difetto di sottoscrizione da parte del tecnico abilitato lo priva di rilevanza giuridica, traducendosi nella carenza un elemento essenziale dell’offerta stessa, ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, la previsione di un’esclusione espressa e diretta per il difetto di sottoscrizione da parte del geologo risultasse irragionevole e sproporzionata, risolvendosi in un rigido formalismo non necessario e non adeguato al perseguimento di interessi meritevoli di tutela. Sul punto, la sentenza richiama il principio di proporzionalità, in base al quale gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto sia opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato.
Infatti, secondo il TAR Catania, l’esigenza che l’offerta tecnica sia redatta e fatta propria, oltre che dal concorrente, anche da un geologo abilitato, a garanzia della correttezza delle soluzioni individuate, potrebbe essere adeguatamente soddisfatta mediante l’assegnazione di un termine al concorrente per comprovare, anche tramite una dichiarazione del geologo stesso, la “paternità” del documento tecnico presentato, procedendo all’esclusione solo nel caso della mancata produzione nel termine. Ciò a maggior ragione in casi, come quello oggetto della sentenza, in cui l’offerta tecnica sia stata sottoscritta dal legale rappresentante e il nominativo e l’iscrizione all’albo del geologo in questione risultino comunque dalla documentazione di gara.
Come sempre, in ogni caso, pur in presenza di precedenti giurisprudenziali poco restrittivi come quello in esame, è sempre opportuna la massima cautela con riferimento alle prescrizioni poste dal bando per l’offerta tecnica.