Mancato controllo sull’esecuzione delle opere: c’è responsabilità del direttore dei lavori

responsabilitàQuali sono i presupposti della responsabilità del DL nel caso di mancato controllo sull’esecuzione delle opere? In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori può esserci responsabilità solidale tra appaltatore e direttore dei lavori?

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione cerca di sciogliere tali dubbi.

Partiamo dal caso.

Due committenti agiscono in giudizio contro l’appaltatore richiedendo il risarcimento dei danni a causa dei vizi riscontrati nella costruzione in un immobile di loro proprietà, nonché il risarcimento del danno derivante dal tardivo completamento dei lavori.

L’appaltatore, di contro, sosteneva che gli spettasse una somma a titolo di saldo del prezzo pattuito e di opere realizzate extra capitolato. Con il medesimo atto, l’appaltatore domandava l’autorizzazione a chiamare in giudizio in manleva il direttore dei lavori, ritenendo che il ritardo nell’esecuzione dei lavori fosse dovuto ad una errata progettazione.

Il Tribunale di primo grado aveva accolto la sola domanda di risarcimento dei vizi di costruzione, ritenendo sussistente una responsabilità solidale tra l’impresa e il DL, mentre aveva ritenuto non risarcibile il danno conseguente al ritardo nel completamento dei lavori, essendo del tutto carente la prova del colpevole ritardo dell’appaltatore in tal senso: prova che doveva essere fornita dal committente, onerato dell’obbligo di controllare il regolare svolgimento dei lavori.

All’esito del giudizio di appello, tuttavia, tali conclusioni venivano riformate. In particolare, il giudice del gravame aveva accolto la domanda di risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’ultimazione dell’opera e aveva ritenuto unico responsabile dei vizi dell’esecuzione l’appaltatore, escludendo così la responsabilità solidale del DL. E ciò in quanto:

a) si trattava di vizi riconducibili ad una mera cattiva realizzazione dell’esecuzione (che veniva, peraltro, tempestivamente contestata dal DL con tre distinti verbali);

b) non poteva ritenersi sussistente la culpa in vigilando del professionista, atteso che tale obbligo non implica la presenza del DL in cantiere tutti i giorni, per tutto il giorno.

I committenti hanno tuttavia proposto ricorso in Cassazione lamentando l’errata valutazione circa la responsabilità del DL. Secondo i ricorrenti, infatti, tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientra “l’accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto“, della rispondenza delle modalità di esecuzione  al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi.

In applicazione di tali principi, dunque, la Corte d’appello avrebbe dovuto valutare la colpa grave del DL per l’inadempimento della sua obbligazione di sorveglianza e di verifica dell’opera nel corso dei lavori.

Peraltro, trattandosi di vizi e difetti di mera realizzazione ed esecuzione, sarebbero stati facilmente percepibili dal DL in corso d’opera.

Nel caso di specie, la mancanza di immediata verifica in corso d’opera delle anomalie sarebbe dipesa dalla negligenza del DL, che, in base a quanto risultante dalle testimonianze in atti, aveva omesso di effettuare periodiche visite ed ispezioni.

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso promossi.

Secondo i giudici, per costante giurisprudenza, tra gli obblighi del direttore dei lavori rientrano l’accertamento della conformità dell’opera al progetto, la supervisione delle modalità di esecuzione dell’opera (in conformità con il capitolato) e l’adozione degli accorgimenti attraverso cui garantire la realizzazione dell’opera a regola d’arte (senza, cioè, vizi di costruzione), anche mediante l’alta sorveglianza delle opere, che comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

Nel caso di specie, dunque, sussiste colpa grave del direttore dei lavori, il quale avrebbe dovuto monitorare costantemente le fasi di realizzazione dell’opera attraverso periodiche visite in cantiere (così assicurando l’esecuzione dei lavori a regola d’arte), atteso che da un controllo costante sarebbero stati facilmente evincibili i vizi costruttivi (trattandosi di vizi riconducibili alla mera realizzazione dell’opera).

Secondo i giudici, infatti, non esonera la responsabilità del direttore lavori la circostanza che questi avesse contestato all’appaltatore (con i citati verbali) l’esistenza di vizi e difetti dell’opera: ciò in quanto, come appena ricordato, l’obbligo di verifica della esecuzione a regola d’arte delle opere deve avvenire “in corso d’opera e non ex post, ad opere ultimate”.

In conclusione, la Cassazione ha cassato la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che “valesse ad esimere il professionista da responsabilità la circostanza che quest’ultimo avesse contestato all’impresa edile, solo dopo la consegna dei lavori, la presenza di vizi nelle opere”, atteso che dalla motivazione della pronuncia non è dato comprendere “in base a quali elementi probatori presenti in atti la Corte territoriale abbia ritenuto che tutti i vizi riscontrati nelle opere de qua potessero essere riscontrati solo a ultimazione delle opere”.

Cass. Civ., Sez. III, ord. 24.5.2023, n. 14456