Migliorie e Varianti in offerta tecnica: quali sono le differenze?

Finalmente una sentenza che chiarisce le differenze!

Secondo il Consiglio di Stato:

– le Migliorie 1) rispettano lo scheletro del progetto a base di gara senza modificarlo, ma solo migliorandolo; 2) sono sempre liberamente esprimibili in offerta tecnica e se la Lex Specialis non gli attribuisce un punteggio restano un impegno ulteriore dell’#impresa, non oggetto di valutazione;

– le Varianti, invece, 1) modificano il progetto di gara e, quindi 2), per poter essere inserite in offerta tecnica deve esistere una norma di gara che le ammetta;

– quando una ditta inserisce varianti in mancanza di una clausola di gara che la autorizzi, la stessa può essere estromessa solo in presenza di una norma a pena di esclusione in Lex Specialis. Altrimenti, la SA deve limitarsi a valutare l’offerta tecnica stralciando le parti in variante;

– tuttavia, se lo stralcio rende l’offerta tecnica indeterminata, impedendo la verifica di compatibilità con il progetto a base di gara espresso nel capitolato, anche senza una previsione di esclusione per le varianti non autorizzate, la ditta deve essere esclusa per un altro motivo, ovvero per incertezza dell’offerta (art. 83 del Codice).

(Consiglio di Stato, sez. V, 15/5/18, 2853)