Mobilità sostenibile: novità normative e giurisprudenziali per i monopattini elettrici

Numerose sono le novità normative e giurisprudenziali che di recente hanno interessato il tema della mobilità sostenibile e della c.d. green mobility.

Il settore ha assunto, negli ultimi anni, un’importanza sempre maggiore all’interno del dibattito pubblico, specie nell’ottica di regolamentazione dei dispositivi elettrici, sempre più diffusi anche nelle città italiane.

La Legge 30.12.2018, n. 145, infatti, ha dato il via alla sperimentazione della mobilità cittadina pei i monopattini, i segway e gli hoverboard.

Nel contesto di sperimentazione di tali innovativi mezzi di trasporto, con decreto del 4.6.2019 il MIT (oggi MIMS) ha individuato delle regole di conduzione su strada dei monopattini elettrici prevedendo, all’art. 6, le norme di comportamento che i conducenti di tali monopattini devono tenere nonché i requisiti che i conducenti medesimi devono possedere (dovendo essere maggiorenni ovvero, se minorenni, in possesso di patente AM).

Dal primo gennaio 2020, tuttavia, la legge di bilancio 2020 ha definito i monopattini come velocipedi, purché aventi le caratteristiche descritte dal decreto MIT del 4.6.2019, ossia veicoli dotati di motore con una potenza massima pari a 0,5 Kw e di segnali acustici.

I monopattini elettrici, tuttavia, presentano caratteristiche tecniche differenti rispetto a quelle dei velocipedi di cui all’art. 50 del Cds – rubricato, appunto, “Velocipedi” – il cui comma 1 sancisce come con il termine velocipedi si intendano quei mezzi di trasporto a trazione prevalentemente muscolare ovvero le biciclette a pedalata assistita.

È per tale motivo, dunque, che il Ministero delle Infrastrutture ha ritenuto di dover disciplinare, con proprio decreto del 18.8.2022, le caratteristiche tecniche dei monopattini elettrici (definiti come mezzi di trasporto “a due assi con un solo motore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile”).

Il decreto da ultimo adottato, dunque, individua le caratteristiche tecniche e costruttive che i monopattini devono avere per poter essere definiti dei velocipedi: è evidente l’importanza del decreto non  solo per i costruttori di tali veicoli, ma anche per i fruitori di servizi sharing che, dunque, sono tenuti ad adottare le regole di circolazione su strada analoghe a quelle previste per le biciclette.

Se tale decreto soddisfa l’esigenza di normare le caratteristiche tecniche di monopattini, uno dei temi più dibattuti resta quello dell’utilizzo del casco da parte dei conducenti di tali veicoli. Nello specifico, se è vero che i minori di anni 18 dovranno obbligatoriamente indossare il casco protettivo (come ricordato di recente dal TAR Toscana, decisione di cui abbiamo parlato in questa news), ad essere argomento di discussione è la legittimità o meno dell’obbligo all’uso del casco in capo ai conducenti maggiorenni di monopattini elettrici.

In diversi Comuni, infatti, sono state emanate, da parte dei sindaci, ordinanze ad hoc con cui veniva imposto l’uso del casco anche ai maggiorenni.

In un recente contenzioso su tale argomento, il TAR Piemonte – dopo aver ricordato che i Comuni, nell’imporre un simile obbligo ai maggiorenni travalicano i poteri che il CdS riconosce agli enti proprietari delle strade (atteso che la disciplina della sicurezza sulle strade è materia riconosciuta allo Stato dall’art. 117, comma 2, lettera h), Cost.) – ha ricordato che la normativa attualmente vigente prevede l’obbligo di uso del casco solo per i minorenni (come stabilito dall’art. 1, comma 75-novies, L. 160/2019).

Il TAR ha così annullato l’ordinanza emanata dal Comune nella parte in cui prevede “l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo anche per i conducenti maggiorenni dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica che circolano sulle strade presenti all’interno del centro abitato”, in quanto adottata, come detto, in violazione del citato art. 117, comma 2, lettera h), Cost.).

MIMS, decreto 18.8.2022

TAR Piemonte Torino, Sez. I, 9.6.2022 n. 552