Muro di cinta: serve il Permesso di Costruire?
Sul finire del 2023 il TAR Napoli si è trovato a dirimere una controversia relativa alla possibile sanatoria di un muro di cinta, realizzato senza Permesso di Costruire. La sentenza n. 7234/2023, dunque, ci offre una ghiotta occasione per soffermarci sul tema delle pertinenze urbanistiche e del relativo regime autorizzatorio.
I. La fattispecie concreta
Come accennato, un soggetto privato è insorto contro il provvedimento di diniego di accertamento di conformità, disposto a fronte di un’istanza con cui si chiedeva la sanatoria di un muro di cinta: nello specifico, tale recinzione, avente un’altezza di circa 2,50 metri, circonda l’intero lotto di proprietà del ricorrente (di circa 540 mq); ma il dato più rilevante è rappresentato dalla consistenza dell’opera stessa, essendo stata realizzata integralmente in calcestruzzo armato, dunque infissa stabilmente al suolo.
Tali dati hanno assunto valore dirimente per il giudizio, poiché il TAR Napoli ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale che ha denegato la sanatoria perché l’opera, insistente su area agricola inedificabile, non poteva essere considerata pertinenziale.
II. Sulla natura pertinenziale dell’opera
Secondo le difese del ricorrente, tale muro di cinta dovrebbe essere considerato come un’opera pertinenziale a quella principale esistente sulla sua proprietà, ossia un’officina meccanica ed autoricambi: solo attraverso la recinzione sarebbe stato possibile “difendere” la sua proprietà e l’attività economica ivi svolta.
Ma il TAR è di differente avviso.
Infatti, è stato osservato che la nozione di pertinenza sul piano urbanistico – edilizio, diversamente da quanto accade per le pertinenze civilistiche di cui all’art. 817 c.c., non guarda solo ed esclusivamente alla funzione che l’opera è chiamata a svolgere, ma è limitata ai soli interventi, pur accessori, che siano di modesta entità e del tutto privi di una loro autonomia funzionale.
Più chiaramente, il TAR Napoli ha stabilito (ricalcando una granitica giurisprudenza) che:
carattere pertinenziale in senso urbanistico va, quindi, riconosciuto alle opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127; Tar Napoli, sez. VIII, 2 gennaio 2023, n. 21).
Per contro, sulla base della descrizione del muro operata innanzi, è evidente che essa “è soggetta al rilascio del permesso di costruire, inverandosi la nozione di nuova costruzione quante volte l’intervento edilizio produca, come in questo caso, un effettivo e rilevante impatto sul territorio e, dunque, in relazione alle opere di qualsiasi genere con cui si operi nel suolo e sul suolo, se idonee a modificare lo stato dei luoghi determinandone una significativa trasformazione”.
III. Quando una recinzione è opera pertinenziale?
Sorge, allora, spontanea una domanda: per recintare terreni di grosse dimensioni è sempre necessario ottenere un Permesso di Costruire, attesa l’impossibilità di qualificare come pertinenza il muro di cinta?
A questa tematica la sentenza in commento fa un piccolo accenno, proprio per stabilire (è proprio il caso di dirlo!) la “linea di confine” con le mere recinzioni: richiamando un precedente Consiglio di Stato n. 4169/2018, il Tribunale afferma che una recinzione “ha caratteristiche tipologiche di minima entità, al fine della mera delimitazione della proprietà”.
Infatti, come affermato di recente nella sentenza n. 1481/2023 dello stesso TAR Campania, ma sezione distaccata di Salerno:
la realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto. In particolare, il permesso di costruire, mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di “nuova costruzione”
IV. Conclusioni
Anche quando si vuole esercitare un’attività tipica dell’ineludibile diritto di proprietà, quale l’interclusione di un terreno, si è soggetti ad una limitazione dello ius aedificandi: solo un’opera avente un minimo impatto sul territorio consente di agire senza alcun titolo abilitativo; viceversa, in tutti quei casi in cui si intende realizzare un’opera più “massiccia”, sarà necessario richiedere un Permesso di Costruire.