Caos normativo per gli NCC: la Cassazione chiarisce la portata applicativa del d.l. 207/2008

NCCCon la sentenza n. 17541 del 2023, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno esaminato il tema della reviviscenza delle norme giuridiche abrogate. Il quadro normativo entro cui si muove la pronuncia della Corte è quello che regola i servizi pubblici non di linea, i c.d. NCC – noleggio con conducente.

Le regole che disciplinano i servizi di taxi e NCC sono contenute nella L. 21/1992: tale testo normativo è stato modificato numerose volte, con l’intento di aprire alla concorrenza del mercato dei servizi pubblici non di linea e di adeguare la legge all’utilizzo delle nuove tecnologie.

La stratificazione che si è determinata nel corso del tempo ha nutrito numerosi contenziosi sia innanzi al giudice amministrativo, che innanzi al giudice civile.

La sentenza oggetto del presente commento ne costituisce un chiaro esempio.

Per comprendere al meglio i principi enunciati dal Supremo Consesso, è necessario partire dal caso oggetto del ricorso.

Il caso

La vicenda ha inizio nel 2016, quando un conducente viene sanzionato per violazione dell’art. 85, comma 4 del Codice della strada, a seguito dello svolgimento di un servizio di autonoleggio tramite App Uber. Dato che l’acquisizione della corsa era avvenuta in modalità digitale, il servizio si era svolto senza effettuare il preventivo contratto con il cliente e senza rispettare la partenza dalla rimessa di riferimento, sita in un altro comune.

L’autista si era opposto dinnanzi al Giudice di Pace, sostenendo che l’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 29, comma 1-quater del d.l. 207/2008 – che aveva comportato  modifiche  alla L. 21/1992 con riguardo proprio al servizio di NCC – era stata sospesa nel corso del tempo da più decreti già a partire dal 2009 e che quindi non sussisteva in capo a coloro che svolgevano servizio di NCC alcun tipo di obbligo né di stazionamento e né di partenza dalla rimessa.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando il verbale impugnato, sul presupposto che l’efficacia degli artt. 3 e 11 L. 21/1992 che prevedevano l’obbligo di partenza e rientro delle corse necessariamente presso la rimessa, e che sarebbero stati oggetto di abrogazione dal d.l. 207/2008, risultavano sospesi al momento dell’applicazione della sanzione contestata.

In sede d’appello, il Tribunale aveva accolto il gravame proposto dall’amministrazione, sul presupposto che gli artt. 3 e 11 L. 21/1992 erano applicabili nel caso di specie giacché la sospensione dell’efficacia delle norme era stata prorogata solo fino al 31 marzo del 2010 e i successivi decreti di sospensione, adottati ciclicamente dal Ministero delle infrastrutture, non avevano effetto, in quanto non rinnovavano esplicitamente le disposizioni di cui al d.l. 207/2008, ma procedevano ad un mero rinvio.

Avverso la sentenza del Tribunale, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo:

– che non sussisterebbe alcun tipo di violazione dell’art. 85, comma 4 del Codice della strada, dal momento che le disposizioni della L. 21/1992 sarebbero divenute oggettivamente inapplicabili, facendo riferimento ad una realtà del tutto superata, che non tiene in conto l’evoluzione tecnologica e informatica;

– la violazione dell’art. 3 e 41 Cost., dal momento che il comportamento e i provvedimenti adottati dal comune sanzionante “determinano una limitazione della libera attività economica privata non giustificata da nessun motivo di “utilità sociale”

– nel caso di specie le norme della L. 21/1992 risultavano sospese in forza dell’art. 29, comma 1-quater del d.l. 207/2008.

La decisione

Il ricorso è stato accolto dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

La questione, secondo la Corte, è dunque comprendere:

1) se, all’epoca dei fatti contestati al ricorrente (maggio 2016), le modifiche recate agli artt. 3 e 11 della L. 21/1992, introdotte dall’art. 29, comma-1 quater del d.l. 207/2008, debbano ritenersi vigenti o sospese;

2) se, durante il periodo di sospensione dell’efficacia delle disposizioni recate dall’art. 29, comma 1-quater del d.l. 207/2009, le norme di cui alla L. 21/1992 dovessero ritenersi reviviscenti o se tali norme non potessero più considerarsi in vigore.

I giudici hanno risposto in senso affermativo alla prima questione: con una motivazione molto complessa – e allo stesso tempo completa, atteso che ripercorrono l’intera disciplina dei servizi di NCC nel corso degli ultimi 30 anni -, i giudici hanno ritenuto che l’art. 9 del d.l. 244/2016 ha sospeso l’efficacia delle disposizioni introdotte dal d.l. 207/2008. Tale sospensione sarebbe intercorsa tra il 1 aprile 2010 ed il 31 dicembre 2016 (termine poi ulteriormente prorogato). Uno dei presupposti di tale operazione – che ha tuttavia lasciato un inevitabile confusione normativa – va individuato nella circostanza che la materia è così complessa che “non consente di dare attuazione alla nuova disciplina nella sua globalità senza la messa a regime dell’intero settore”.

Sul secondo punto, invece, i giudici hanno ritenuto che in virtù della sospensione dell’efficacia dell’art. 29, comma 1-quater del d.l. 207/2008, le disposizioni dettata della L. 21/1992, non devono ritenersi abrogate ma “solo integrate dalla successiva previsione e comunque sono da ritenere vigenti al momento della commissione della violazione contestata”. Sotto tale punto di vista strettamente giuridico, la sentenza è di particolare pregio in quanto affronta il tema della reviviscenza delle norme abrogate, che viene riconosciuta nel caso di specie.

La Corte, quindi, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato il procedimento nuovamente al Tribunale di Milano, affinché riesamini la vicenda.

(Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 17541 del 20.06.2023)