Rigenerazione urbana a Roma: il (problematico) rapporto tra Carta per la Qualità ed interventi ex art. 6 L.R. 7/2017

Con Determina del_14.4.2023 , il Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica – DPAU ha istituito la “Procedura per la valutazione delle proposte di interventi in attuazione dell’art. 6 della L.R.7/2017 dei beni inseriti nell’elaborato “Carta per la Qualità” del PRG Vigente“.

La disciplina procedimentale in questione, se da un lato fornisce una risposta “formale” alla questione dei rapporti tra art. 6 L.R. Lazio 7/2017 sulla rigenerazione urbana ed art. 16, co. 10, N.T.A. P.R.G., dall’altro lato, suscita a nostro avviso alcune perplessità circa il tema, sostanziale, e di fondo, di “quanto e come” le previsioni/prescrizioni della Carta per la Qualità possano influire sull’attuazione degli interventi diretti di rigenerazione urbana.

In questo contributo, quindi, alcune considerazioni al riguardo.

I. L’onere di acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina nei progetti ex art. 6 L.R. 7/2017.

L’assunto dal quale prende le mosse la disciplina regolamentare in esame è che l’obbligo di acquisire il parere della Sovrintendenza Capitolina non sia derogabile in base al disposto dell’art. 6 L.R. 7/2017.

Tale assunto affonda le sue radici nel riscontro che, a preciso quesito del DPAU, ha fornito la Regione Lazio in un parere del 22.7.2022, secondo cui non costituendo il parere né una modalità attuativa né una prescrizione esso deve comunque essere richiesto, anche per gli interventi ex art. 6 L.R. 7/2017.

Tale lettura, d’altronde, ha trovato conferma anche nella giurisprudenza del TAR Lazio.

 

II. Il problema degli eventuali “divieti” posti dalla Carta per la Qualità.

Il parere regionale, tuttavia, non affronta in alcun modo il tema (sostanziale e non procedimentale) di fondo: cosa ne è dei casi in cui le previsioni della Carta per la Qualità si pongano come ostative a determinati interventi, invece ammissibili (tanto dal punto di vista della categoria edilizia quanto da quello della destinazione d’uso) tramite le deroghe ex art. 6 co. 1-2 della L.R. 7/2017?

Si pensi, a titolo di esempio, a quelle “indicazioni” dell’elaborato G.1 della CQ, ovvero dettate direttamente dall’art. 16 NTA PRG, che considerano ammissibili solo talune specifiche destinazioni ovvero che limitino le categorie di intervento vietando la demolizione e ricostruzione

In tali casi il parere della Sovrintendenza che recepisca sic et simpliciter tali previsioni finisce per divenire una “prescrizione” in contrasto con i commi 1 e 2 dell’art. 6 L.R. 7/2017 che, come noto, da un lato considerano sempre possibili gli interventi di ristrutturazione edilizia e demo-ricostruzione con ampliamento volumetrico (a condizione che siano raggiunte le finalità di rigenerazione urbana ex art. 1 L.R. 7/2017) e, dall’altro, ammettono i cambi d’uso in deroga a speciali limitazioni di Piano.

Insomma: un conto è affermare che l’obbligo di richiedere il parere alla Sovrintendenza non si pone (in sé) come una prescrizione, altro è ammettere che tramite il contenuto del parere possano trovare ingresso quelle medesime prescrizioni pianificatorie che la L.R. 7/2017 ha invece ritenuto derogabili (sempre a condizione, unica, del perseguimento delle finalità di rigenerazione urbana).

 

III. Le conseguenti criticità ed una possibile lettura “adeguatrice”

Ecco che – sia pur nell’apprezzabile sforzo di tracciare una disciplina procedimentale univoca – la DD dello scorso aprile lascia aperti alcuni dubbi di legittimità.

In particolare, dunque, appare quantomeno problematico ipotizzare che – appurato preliminarmente il perseguimento di obiettivi di rigenerazione urbana (verifica tutt’altro che facile e lineare, stante la genericità della L.R. 7/2017 sul punto) – un intervento ex art. 6 L.R. 7/2017 possa essere denegato per un mero contrasto con le previsioni della Carta per la Qualità (ad esempio vietando un cambio d’uso perché non ammesso da tale elaborato di PRG ovvero non ammettendo un dato intervento di ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione in quanto non ammesso su un dato immobile in quanto censito in CQ).

In tale prospettiva, allora, una possibile lettura mediana ed “adeguatrice” può consistere nella possibilità che la Sovrintendenza Capitolina (in seno alla Commissione istituita per l’esame delle pratiche ex art. 6 L.R. 7/2017), lungi dal dare pedissequa applicazione alle indicazioni (ossia: prescrizioni) della Carta per la Qualità, concorra, dal punto di vista dell’esame dell’impatto del progetto rispetto ai caratteri storici ed architettonici, a valutare se gli obiettivi di rigenerazione urbana siano perseguiti anche in caso di trasformazione (fisica e/o funzionale) di un immobile tutelato dalla medesima CQ e ciò, auspicabilmente, non secondo la logica “on-off”, bensì dell’apporto collaborativo e del c.d. dissenso costruttivo.

Prospettiva, quella ora ipotizzata, comunque particolarmente difficile da perseguire laddove ci si trovi ad affrontare progetti che – in ossequio al co. 1 dell’art. 6 L.R. 7/2017 – si realizzino tramite l’intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico.