No al silenzio-assenso per l’installazione di cartelloni pubblicitari

Sanzionata per abusiva installazione di cartelli pubblicitari, la ditta si oppone deducendo di aver richiesto il permesso per l’installazione degli impianti e che sull’istanza si era formato il silenzio assenso.

Il ricorso viene rigettato.

Per la Cassazione l’installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad un provvedimento autorizzatorio da parte del Comune, come si evince dal chiaro tenore letterale degli artt. 3, comma 3, del d.lgs. 507/1993 e dall’art. 23, comma 4, del codice della strada, d.lgs. 285/1992.

Nel richiedere un provvedimento espresso per l’autorizzazione dell’attività di affissione, quest’ultima norma demanda alla P.A. un preciso onere di verifica circa le condizioni e i presupposti per lo svolgimento di essa.

Il meccanismo del silenzio-assenso ad opera di fonti secondarie, non è applicabile nel caso di provvedimenti in materia della pubblica sicurezza, quale è quello in questione.

In tema di illecito amministrativo, l’inevitabilità dell’ignoranza del precetto violato va apprezzata anche alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione.

(Cass. civ., Sez. VI, ord. 9/01/2018, n. 288)