No al soccorso istruttorio se il sopralluogo è essenziale

Un Consorzio indice una gara per la vendita di terreni da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Partecipano alla gara, tra gli altri, un RTI composto dalla tre società tra cui la società Alfa e la stessa società Alfa singolarmente.

Durante la procedura il RTI viene escluso e la società Alfa si aggiudica la gara.

In giudizio si contesta all’aggiudicataria Alfa che avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in ragione della mancata produzione, in allegato alla domanda, del verbale di sopralluogo ivi previsto a pena di esclusione.

Ad avviso della ricorrente, infatti, tale non potrebbe ritenersi, il verbale del sopralluogo “effettuato dal Sig. Tizio, quale amministratore unico, per la partecipazione alla gara del RTI”, in quanto relativo ad altro soggetto (RTI) e ad altra domanda (quella, appunto, dell’RTI).

Si contesta inoltre l’illegittimità del soccorso istruttorio integrativo in occasione del quale Alfa avrebbe prodotto l’atto di conferimento incarico per l’effettuazione del sopralluogo di cui al verbale allegato alla domanda, per poter regolarizzare appunto la propria posizione.

Il Collegio esamina la lex specialis che prevedeva: “il plico [contenente l’offerta] deve contenere al proprio interno, a pena di esclusione dalla gara e salva la possibilità di procedere al soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016: […] copia del verbale di sopralluogo eseguito presso il lotto/i per il quale/i la concorrente presenta offerta (in caso di offerta per più lotti, bisognerà esibire tanti verbali di sopralluogo quanti sono i lotti di interesse).”

La norma, letta unitamente al successivo art. 11 della lex specialis (“le aspiranti concorrenti alla gara dovranno, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo presso i lotti di interesse prima della presentazione dell’offerta“) è chiara nel prescrivere, a pena di esclusione, che l’offerta sia corredata da un verbale attestante il sopralluogo dell’offerente (o di un proprio incaricato) sul lotto di interesse, effettuato prima della presentazione dell’offerta.

Il sopralluogo era evidentemente da intendersi quale elemento sostanziale necessario al fine di una consapevole (e congrua) offerta, da formularsi una volta presa visione, in loco, della reale ed effettiva consistenza dello/i immobile/i proposto/i in vendita e per il/i quale/i il concorrente intendeva manifestare il proprio interesse. Il sopralluogo, in altri termini, si configurava come componente strutturale ed imprescindibile dell’offerta.

Ad avviso del TAR, iI verbale di sopralluogo prodotto dall’aggiudicataria Alfa a corredo della sua domanda non soddisfa tali requisiti poiché compiuto dal sig. Tizio, nella qualità di Amministratore unico di una società mandataria di un RTI senza ulteriori specificazioni. Il documento, pertanto, dà atto della presa visione, in nome e per conto del RTI e non anche della medesima attività svolta nell’interesse e per conto della società Alfa uti singola e in relazione alla sua offerta.

Né la riferibilità del sopralluogo alla società Alfa è evincibile in altro modo in considerazione dell’estraneità del sig. Tizio alla compagine sociale dell’aggiudicastaria e dell’assenza, in atti, di un conferimento di incarico avente data certa anteriore allo stesso sopralluogo.

Difettando la prova del sopralluogo richiesto dal bando a pena di esclusione la società Alfa avrebbe dovuto essere estromessa dalla procedura.

Né, trattandosi di requisito essenziale, era legittimo il ricorso al soccorso istruttorio.

(TAR Campania Salerno, Sez. I, 16/5/2019, n. 770)