Noleggio monopattini elettrici: si applicano i principi dell’evidenza pubblica ma senza il codice appalti.

Noleggio monopattini elettrici: si applicano i principi dell’evidenza pubblica ma senza il codice appalti.Ancora dibattuta la natura del servizio di noleggio dei monopattini elettrici e dell’applicabilità del codice appalti.

Una procedura finalizzata ad individuare i soggetti che saranno poi autorizzati allo svolgimento – a mezzo di una SCIA – di una attività economica nuova, non soggetta ad assunzione da parte dell’amministrazione non è riconducibile nel novero degli appalti o delle concessioni di servizi: è questo l’arresto raggiunto dal TAR Veneto nella pronuncia in commento.

Questi i fatti. L’amministrazione comunale indiceva una procedura volta ad individuare operatori interessati allo svolgimento sul territorio comunale del servizio di noleggio monopattini elettrici in modalità free floating per un periodo di tre anni, stabilendo che – quanto ai requisiti generali di partecipazione – avrebbe trovato applicazione il dettato di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016.

Espletata la procedura di gara e formulata la graduatoria, l’amministrazione invitava le prime tre classificate a presentare la SCIA per l’avvio del servizio. Accadeva però che una delle imprese partecipanti – a seguito di accesso agli atti – ricorreva al TAR contestando l’esito della procedura medesima, censurando in particolare l’attribuzione dei punteggi effettuata dalla commissione giudicatrice (attribuzione, ad opinione del ricorrente, fondata su criteri empirici e del tutto soggettivi).

Questione centrale del contenzioso è, come osservato dal Collegio, la circostanza per cui la procedura di cui si discute non è riconducibile né ad un appalto né ad una concessione di servizi.

Il Collegio, infatti, precisa che con la procedura in questione “l’Amministrazione ha inteso individuare i soggetti autorizzati a svolgere – sulla base di una S.C.I.A. – un’attività economica privata nuova, non oggetto di assunzione da parte dell’amministrazione” (in questi termini TAR Lombardia Milano, Sez. III, 3.7.2020 n. 1274).

Sotto tale aspetto, dunque, il TAR Veneto si colloca in linea con la sentenza del TAR Milano, n. 1274/2020, il quale aveva escluso che per i servizi di monopattini potesse applicarsi il codice dei contratti pubblici (ne abbiamo parlato qui).

Le differenze sono invece da rintracciare nella motivazione.

Il TAR Milano, infatti, aveva ancorato l’esclusione della normativa in tema di appalti e concessioni ponendo l’accento sulla nozione di servizio pubblico.

Il TAR Veneto, invece, orienta il proprio ragionamento non sulla nozione di servizio pubblico ma sul concetto di “evidenza pubblica”.

A tal proposito, infatti, il TAR Veneto precisa che non tutto ciò che rientra nella sfera dell’evidenza pubblica prende necessariamente il nome di appalto o di concessione e, dunque, è automaticamente assoggettato alle norme del Codice.

Nel caso di specie, infatti, si è parlato di procedure ad evidenza pubblica in quanto da un lato, il numero di monopattini ammessi alla circolazione nel territorio comunale è limitato, e dall’altro perché il mercato in questione è un mercato ridotto.

In tal senso, ricordano i giudici, l’art. 16 del d.lgs. 59/2010 attuativo della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) prevede espressamente che ove il numero di autorizzazioni per una data attività sia limitato per ragioni legate alle risorse naturali o alle capacità tecniche disponibili sul mercato, le Amministrazioni applicano comunque una procedura di selezione dei candidati, mediante la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalità di individuazione, in modo da poter assicurare l’imparzialità.

Sotto altro aspetto, proseguono i giudici, ove l’amministrazione abbia intenzione di vincolarsi comunque alle disposizioni del d.lgs. 50/2016, è tenuta a esprimere tale volontà mediante clausole di auto-vincolo che, tuttavia, nel caso di specie, non erano presenti.

Ad ogni modo, prosegue il TAR, alcune norme del Codice dei Contratti pubblici esprimono dei principi generali che si rendono applicabili alle procedure di evidenza pubblica, anche quando non si tratta di appalti o di concessioni. In particolare, i principi di derivazione europea e nazionale tra cui il principio di non discriminazione, di parità di trattamento, trasparenza, mutuo riconoscimento e proporzionalità, richiedono in ogni caso la predeterminazione dei criteri e delle modalità di selezione dei candidati, per cui trovano applicazione non solo nelle procedure di appalti e di concessioni, ma anche nelle procedure di evidenza pubblica generalmente intese.

Di qui la conclusione dei giudici per cui nella procedura di individuazione dei soggetti che avrebbero potuto esercitare l’attività di noleggio monopattini in modalità free-floating sul territorio comunale, l’Amministrazione ha correttamente escluso l’applicazione delle norme del Codice appalti e ha, invece, correttamente applicato unicamente principi generali trattandosi di una procedura ad evidenza pubblica.

(TAR Veneto Venezia, Sez. I, 18.3.2022, n. 477)