Pensione di reversibilità: ora anche a ex coniugi, figli e nipoti 

La pensione di reversibilità, cioè la percentuale della pensione maturata dal titolare che, dopo la sua morte, continua a essere erogata ad alcuni soggetti, tradizionalmente veniva erogata soprattutto alle mogli vedove.

Ora però la pensione di reversibilità si è estesa e ne potranno beneficiare anche separati, divorziati, figli e nipoti.

Questo grazie alle molteplici riforme e agli interventi dei Giudici, in ultimo la Corte costituzionale con la sentenza 88/2022 la quale ha ampliato il diritto, anche se a determinate condizioni, vediamo quali.

  • Se il coniuge è beneficiario unico può fruire della pensione diretta incassando il 60%. Se invece il coniuge concorre con altri familiari o supera determinati limiti di reddito allora la quota sarà tagliata.
  • Per quanto riguarda i separati la circolare Inps 19/2022 ha infatti riconosciuto il trattamento anche in favore del separato con addebito e senza diritto agli alimenti.
  • L’ex consorte invece conserva il diritto alla reversibilità: i) solo se non si è risposato; ii) se il rapporto assicurativo del defunto precede la fine del matrimonio; iii) e se sia titolare di un assegno di divorzio già disposto dal Giudice con la pronuncia dello scioglimento del matrimonio o con la revisione delle disposizioni relative all’importo e alle modalità dei contributi da corrispondere.
  • Viene invece ripartita la reversibilità tra il coniuge superstite e il divorziato titolare di assegno, tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni e delle eventuali convivenze more uxorio (Cass., 41960/2021).
  • Per quanto riguarda l’estensione della reversibilità anche ai figli, questi devono essere legittimi, naturali, riconosciuti, dichiarati o adottivi, minori, inabili al lavoro, maggiorenni fino a 21 anni se studenti o iscritti a corsi professionali e 26 se universitari.
  • Per quanto riguarda i nipoti valgono le stesse condizioni, anche in casi di nipoti non conviventi con il defunto, anche maggiorenni purché orfani inabili al lavoro i quali devono però essere a carico (dove per carico si intende non in senso fiscale o come totale dipendenza, ma come sostentamento continuativo) (Cass., 41548/2021).
  • Se non ci sono figli o nipoti l’assegno spetta allora ai genitori a carico over 65 che sono privi di pensione e ai fratelli celibi e alle sorelle nubili a carico, inabili al lavoro e sprovvisti di pensione.
  • Sono esclusi i conviventi di fatto, i superstiti di coppie dello stesso sesso stabili e di lunga durata, se il decesso precede l’entrata in vigore della legge 76/2016 (Cass., 8241/2022).
  • Sono altresì esclusi i coniugi che convoglino a nuove nozze.