Obbligo di indossare il casco per i maggiorenni conducenti monopattini elettrici: perseverare è diabolico.
Le amministrazioni comunali – nella persona del Direttore del settore mobilità e nuove infrastrutture – non possono emanare ordinanze con cui si impone l’obbligo di indossare il casco ai maggiorenni conducenti monopattini elettrici. A questa conclusione giunge il TAR Firenze, a poco più di un anno dalla pronuncia (n. 215/2021) con cui veniva annullato un provvedimento reso dal Sindaco, avente medesimo tenore e contenuto, di cui abbiamo parlato in questa news.
Nei fatti, accadeva che a seguito della menzionata pronuncia del TAR – con cui veniva annullato il provvedimento del Sindaco volto ad imporre l’obbligo all’uso del casco ai maggiorenni conducenti monopattini elettrici – il Direttore del settore mobilità e nuove infrastrutture emanava ordinanza (avente medesima forma e contenuto di quella annullata dal TAR) con cui imponeva, nuovamente, ai maggiorenni conducenti monopattini a prevalente propulsione elettrica l’obbligo di indossare il casco. In particolare, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, tale obbligo troverebbe giustificazione “nella particolar pericolosità del mezzo”, pericolosità tale da rendere necessaria l’adozione di una ordinanza ai sensi degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, d.lgs. 285/1992.
Anche tale ordinanza veniva, però, impugnata dinanzi al TAR: i ricorrenti, in particolare, lamentavano non solo la violazione dell’art. 117, comma 2, lettera h), Cost. – norma che sancisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in tema di ordine pubblico e sicurezza – ma anche la violazione di norme del Codice della Strada nonché dell’art. 1, commi 75 ss., Legge 27.12.2019 n. 160 (che disciplina le norme di comportamento relativamente alla circolazione con monopattini elettrici).
Secondo il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla questione (che fa proprie le conclusioni raggiunte dalla medesima Sezione nella sentenza n. 215/2021), è anzitutto necessario evidenziare come il richiamo agli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, d.lgs. 285/1992 è inconferente nel caso di specie. In particolare, l’art. 6, comma 4, è disposizione contenente una mera elencazione di materie specificamente individuate (da cui non può, in nessun caso, farsi derivare la giustificazione con cui l’amministrazione comunale possa imporre l’obbligo contenuto nell’ordinanza impugnata).
Quanto all’art. 7, comma 1, invece, è appena il caso di evidenziare come detta norma contenga una serie di prescrizioni limitative della circolazione (che, però, non ricomprendono la possibilità di imporre l’obbligo di indossare il casco ai conducenti i monopattini elettrici).
È, dunque, opinione del Collegio che “non solo l’emanazione dell’atto impugnato non possa trovare giustificazione nelle disposizioni sopra citate” (ossia l’art. 6, comma 4, e l’art. 7, comma 1, d.lgs. 285/1992), ma anche che non può giustificarsi “l’emanazione dell’atto, non essendo possibile individuare una norma che preveda un generale potere dell’amministrazione comunale di imporre prescrizioni a tutela della circolazione che non rientrino nell’espressa elencazione contenuta nei due articoli citati del Codice della strada”.
In conclusione, il Collegio – accogliendo il ricorso – afferma che “la legislazione statale in vigore al momento dell’emanazione dell’atto impugnato, oltre a non prevedere poteri di intervento in materia dell’Ente locale, delineava chiaramente una sistematica normativa che limitava l’obbligo di munirsi del casco protettivo ai soli minori di 18 anni che utilizzassero il monopattino elettrico”: ne deriva, quindi, come “l’imposizione dell’obbligo di utilizzare il casco ai conduttori di monopattini elettrici ultradiciottenni risulti in ulteriore e frontale contrasto con le previsioni normative statali sopra richiamate e che limitano l’operatività dell’obbligo ai soli utilizzatori infradiciottenni”.
(TAR Toscana Firenze, Sez. I, 19.4.2022, n. 524)