Omesso sopralluogo: è possibile il soccorso istruttorio?

In una gara di servizi, il disciplinare di gara imponeva  a pena di esclusione il compimento del sopralluogo da parte di tutte le imprese facenti parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di imprese.

Il sopralluogo veniva effettuato soltanto dalla mandataria e non anche dalla mandante ed il costituendo raggruppamento veniva escluso.

A fronte dell’esclusione, il raggruppamento insorgeva davanti al TAR censurando il provvedimento espulsivo.

Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo che il provvedimento di esclusione fosse sproporzionato e dunque illegittimo in quanto se è vero che l’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ammette la possibilità che la presentazione di un’offerta sia condizionata alla visita dei luoghi, è altrettanto vero però che proprio il soggetto mandante (che non aveva fatto il sopralluogo) era già affidatario uscente del servizio e dunque conosceva i luoghi.

Pertanto, la PA  ben avrebbe potuto (e dovuto) richiedere alla società inadempiente una ratifica delle operazioni di sopralluogo dagli altri componenti del raggruppamento.

Del  resto, a parere del TAR, la ratifica costituisce lo strumento per sanare con effetti retroattivi l’operato di un rappresentante senza poteri (art. 1399).

Indi, la disponibilità di tale strumento giuridico avrebbe dovuto imporre all’amministrazione di attivare lo strumento del soccorso istruttorio per richiedere alla società inadempiente di ratificare le operazioni di sopralluogo svolte dagli altri appartenenti al costituendo raggruppamento, soccorso istruttorio attivabile in considerazione della natura formale del documento richiesto.

(TAR Liguria Genova, Sez. II, 21/03/2018, n. 238)