Omissione cronoprogramma in appalto di servizi: legittimo escludere?
È legittimo escludere un operatore economico da una gara per l’affidamento di un servizio di pulizia per omissione – contravvenendo alla lex di gara – del cronoprogramma? A questa domanda fornisce risposta, con la segnalata pronuncia, il TAR palermitano.
Questi i fatti. Un’impresa veniva esclusa dalla procedura perché, ad avviso della stazione appaltante, non aveva allegato il cronoprogramma all’offerta tecnica, così come previsto dalla lex specialis di gara.
Lamentando l’illegittimità dell’esclusione – fondata, secondo l’operatore escluso, su prescrizioni di gara in contrasto con il dettato del Codice – l’impresa adiva il TAR argomentando, in estrema sintesi, che la disposizione del disciplinare di gara legittimante l’esclusione di chi non avesse prodotto il cronoprogramma in allegato all’offerta tecnica era in contrasto con il dettato dell’articolo 83, comma 8 Codice.
Il Collegio, nel ritenere fondato il ricorso, osserva che:
– dalla lettura delle disposizioni di gara, in combinato tra loro, emerge che i partecipanti erano tenuti, a pena di esclusione, ad inserire all’interno della busta contenente l’offerta tecnica una relazione tecnica cui dovevano allegare il cronoprogramma – che non andava, dunque, considerato, autonomo atto di gara;
– tale prescrizione, tuttavia, risulta in contrasto – come eccepito dal ricorrente – con la disposizione di cui all’articolo 83, comma 8, Codice – a mente del quale “I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle”;
– ne deriva che “La necessaria produzione, a pena di esclusione, di un cronoprogramma, che debba essere allegato da ciascun operatore economico, al fine di indicare “le tempistiche di avvio e messa a regime di tutti i servizi richiesti”, invero, non trova fondamento in alcuna previsione normativa” – con l’ulteriore precisazione che “Il cronoprogramma (…) non ha ragion d’essere per un servizio”.
Tanto premesso – e ricordato che, pur essendo consentito alle stazioni appaltanti disporre ulteriori limitazioni alla partecipazione, non è comunque loro consentito “imporre adempimenti che in modo generalizzato ostacolino la partecipazione alla gara” – il Collegio conclude che “L’invalidità per contrasto con l’art.83 co. 8 cit., da cui è affetta la previsione in esame, deve intendersi come nullità in senso tecnico (…); la nullità della clausola, dunque, da un lato, non si estende al bando nel suo complesso (vitiatur sed non vitiat), dall’altro impedisce all’amministrazione di porre in essere atti ulteriori che si fondino su quella clausola, rendendoli altrimenti illegittimi. Deve quindi dichiararsi la nullità delle esaminate disposizioni di gara, nella parte in cui prevedono la produzione agli atti di gara di un cronoprogramma, nei termini sopra descritti, a pena di esclusione”.
(TAR Sicilia Palermo, Sez. II, 19.4.2021 n. 1255)