Opzione donna: proroga anche per l’anno 2021

Per agevolare il pensionamento delle donne, il sistema previdenziale italiano ha disposto una misura, chiamata “opzione donna”, che permette di collocarsi a riposo in via anticipata.

Si tratta di uno strumento, disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni), che consente alle lavoratrici, sia autonome che subordinate, di andare in pensione in anticipo rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

L’operatività di tale meccanismo di pensionamento terminava, però, il 31 dicembre 2020.

Dunque, affinché le donne potessero continuare a collocarsi a riposo con l’opzione donna, era necessario un intervento legislativo da parte del Governo che prorogasse la misura.

L’intervento è giunto attraverso la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020). Infatti, all’art. 1, co. 336 è stata disposta la proroga dell’opzione donna anche per l’anno 2021.

Per poter usufruire dell’opzione donna è necessario possedere determinati requisiti, sia pensionistici che anagrafici.

In particolare, il requisito contributivo è pari ad un minimo di 35 anni.

Il requisito anagrafico si differenzia in base alla categoria di appartenenza della lavoratrice. Infatti, è necessario avere:

  • un’età pari o superiore a 58 anni, nel caso delle lavoratrici dipendenti;
  • un’età pari o superiore a 59 anni, nel caso delle lavoratrici autonome;

Tali requisiti devono essere posseduti entro il 31 dicembre 2020.

Sul punto, l’INPS (con il Messaggio n. 217 del 19 gennaio 2021) ha recepito la novità introdotta dalla predetta legge, specificando che il trattamento pensionistico è conseguibile secondo le regole di calcolo del sistema contributivo. Questo sistema, essendo in genere più penalizzante rispetto a quello retributivo, rappresenta un importante limite che potrebbe disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento.

Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla cd. “finestra mobile” (cfr. INPS, Circolare n. 53/2011), che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene:

  • dopo12 mesi dalla maturazione e riconoscimento dei ridetti requisiti per le dipendenti;
  • dopo 18 mesi per le autonome.

Infine la legge dispone che tale meccanismo sia riservato unicamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995. Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995.